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Grazie all’azione dell’Autorità, prezzi più chiari per i biglietti degli Internazionali di Tennis 2025
L’Autorità è intervenuta per invitare la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) a chiarire, sin dal primo contatto, ai consumatori interessati ad acquistare i biglietti per il torneo, attualmente in corso, l’esistenza e l’importo di commissioni di servizio non facoltative da aggiungere al prezzo base del biglietto prescelto.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con una moral suasion ha invitato la Federazione Italiana Tennis e Padel a fornire, già dalla fase iniziale di acquisto, una specifica e adeguata informativa al consumatore sulla presenza di commissioni aggiuntive applicate agli acquisti di biglietti per gli “Internazionali BNL d’Italia 2025”. I ticket per il torneo, organizzato e gestito dalla Federazione, sono stati messi in vendita sul sito dell’evento, all’indirizzo www.internazionalibnlditalia.com.
Il fatto che tale informazione non fosse immediata avrebbe infatti potuto configurare una violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, perché idonea a limitare la libertà di scelta o di comportamento del consumatore e ad indurlo in errore riguardo alla prospettazione di un prezzo inferiore rispetto all’importo da pagare al termine della procedura di acquisto.
A seguito dell’attività di moral suasion, la Federazione ha inserito - nella sezione del sito in cui sono venduti i biglietti di accesso all’evento Internazionali BNL d’Italia, non appena compaiono i prezzi delle diverse opzioni di acquisto - la precisazione che esiste una commissione di servizio, che varia da 1,50 euro al 7% del prezzo del biglietto prescelto. Analoghe modifiche sono state apportate agli altri siti degli eventi organizzati dalla Federazione.
Inoltre, la FITP si è impegnata ad intervenire, entro il mese di giugno, su tutti i siti degli eventi da essa gestiti in modo da rendere visibile l’importo esatto della commissione applicata a ciascun tipo di biglietto di accesso all’evento, sin dall’inizio del processo di acquisto.
Roma, 8 maggio 2025

Grazie all’azione dell’Autorità, ristori da Enel Energia per oltre 5 milioni a più di 40.000 clienti
Chiusa con impegni l’istruttoria avviata per possibile pratica commerciale scorretta nella comunicazione all’utenza del rinnovo delle condizioni economiche della fornitura in scadenza.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso con impegni l’istruttoria avviata nei confronti di Enel Energia per possibile pratica commerciale scorretta. L’Autorità aveva avviato il procedimento perché le modalità adoperate per comunicare all’utenza il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura in scadenza - e con decorrenza 1° giugno 2023 - potevano non rendere i consumatori consapevoli degli aumenti introdotti. Inoltre, nel caso di comunicazioni di rinnovo inviate digitalmente, la lettera di accompagnamento (cd. DEM) poteva essere confusa con un messaggio promozionale.
Grazie agli impegni accolti dall’Antitrust, Enel Energia offrirà a oltre 40.000 clienti misure di tipo compensativo pari a oltre 5 milioni di euro. In particolare, il ristoro sarà riconosciuto automaticamente a chi è stata spedita tramite canale postale una comunicazione di rinnovo (con condizioni economiche efficaci a partire da giugno 2023 e fino ad aprile 2024), che però non risulta consegnata. Inoltre verrà riconosciuto anche a chi ha ricevuto via web una comunicazione di rinnovo (con condizioni economiche efficaci a partire da giugno 2023 e fino ad aprile 2024) e ha presentato un reclamo ad Enel Energia e/o all’Antitrust alla data di adozione del provvedimento di accettazione degli impegni, lamentando la scarsa chiarezza del messaggio delle nuove condizioni contrattuali.
La misura compensativa proposta riguarda sia coloro che hanno mantenuto il rapporto contrattuale con la società - ai quali verrà erogato un bonus in fattura -, sia quelli che sono invece passati ad altro operatore, nei cui confronti sarà emessa una nota di credito. Enel Energia si è poi impegnata a realizzare misure di tipo informativo consistenti in un articolato sistema di avvisi e promemoria, fra loro complementari (SMS, mail, fattura, notifica via app e Area Riservata) per ricordare ai clienti l’applicazione delle nuove condizioni economiche.
Infine, la società si è impegnata a modificare la parte grafica e testuale delle DEM e a potenziare i sistemi informativi e le funzionalità connesse al servizio di assistenza, con particolare riferimento ai rinnovi delle condizioni economiche in scadenza.
Roma, 6 maggio 2025

Avviata istruttoria nei confronti di Man Project S.r.l. che vende abbigliamento con il marchio Coveri Tailor
La società commercializza capi prodotti in Tunisia ed esportati già con un cartellino con due prezzi, di cui uno, quello più elevato, “barrato”. Secondo l’Autorità sarebbero dunque prodotti, fin dall’inizio, per la vendita in outlet a un prezzo inferiore.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito di una segnalazione dell’Ufficio delle Dogane di Livorno, ha avviato un’istruttoria nei confronti della società Man Project S.r.l. per pratica commerciale scorretta in relazione alla vendita di capi di abbigliamento con il marchio Coveri Tailor, sui quali - già al momento dell’arrivo in Italia - è presente un cartellino con due prezzi, di cui uno, quello più elevato, “barrato”.
Secondo l’Autorità, si tratterebbe di capi di abbigliamento nuovi, prodotti in Tunisia e destinati esclusivamente ad essere commercializzati in negozi outlet, che però non sono stati mai venduti in altri esercizi. Dunque risultano, fin dall’inizio, già predisposti per la vendita in outlet a un prezzo inferiore.
Questa modalità di vendita e di prospettazione del prezzo potrebbe integrare una pratica commerciale scorretta perché i consumatori possono ritenere che i prodotti venduti siano quelli di un noto marchio offerti a un prezzo scontato in quanto rimanenze di magazzino o “invenduto” di precedenti stagioni.
Inoltre, la presenza nel cartellino di vendita di due prezzi, di cui quello più elevato “barrato” e non corrispondente all’effettivo prezzo, bensì riferito ad un valore ipotetico stimato quale “valore di mercato” dei prodotti, può indurre il consumatore a credere che si tratti di un acquisto particolarmente conveniente.
Ieri i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto un’ispezione nelle sedi di Man Project S.r.l.
Roma, 11 aprile 2025

Servizi Biglietteria Parco Archeologico del Colosseo, sanzionati CoopCulture e sei operatori turistici per quasi 20 milioni di euro
L’Autorità ha irrogato la multa per la prolungata indisponibilità di biglietti di accesso all’area, anche a causa dell’accaparramento tramite bot e altri strumenti automatizzati.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per quasi 20 milioni di euro la Società Cooperativa Culture (CoopCulture) e gli operatori turistici Tiqets International BV, GetYourGuide Deutschland GmbH, Walks LLC, Italy With Family S.r.l., City Wonders Limited e Musement S.p.A. L’istruttoria era stata avviata a luglio 2023 dopo che l’Antitrust aveva raccolto vari elementi informativi che evidenziavano la sostanziale impossibilità di acquistare online biglietti per l’ingresso al Parco Archeologico del Colosseo.
L’Autorità ha irrogato a CoopCulture, che ha gestito dal 1997 al 2024 il servizio ufficiale di vendita dei biglietti per l’accesso al Colosseo, una sanzione amministrativa pecuniaria di 7 milioni di euro, perché ha contribuito, in piena consapevolezza, al fenomeno della grave e prolungata indisponibilità dei biglietti di ingresso per il Colosseo a prezzo base. In particolare CoopCulture, da un lato, non ha adottato iniziative adeguate per far fronte all’accaparramento dei titoli di accesso con metodi automatizzati; dall’altro, ha riservato significativi quantitativi di biglietti alla vendita abbinata alle proprie visite didattiche, da cui traeva rilevanti benefici economici. Essa ha così costretto i consumatori a rivolgersi a tour operator e a piattaforme che rivendevano biglietti abbinati a servizi aggiuntivi (ad esempio guida turistica, pick up, salta fila) e a prezzi notevolmente più alti.
Nell’ambito dello stesso procedimento, l’Autorità ha irrogato sanzioni pecuniarie anche ai suddetti sei operatori turistici, che hanno acquistato biglietti con bot o altri strumenti automatizzati, contribuendo al fenomeno del rapido esaurimento dei biglietti stessi a prezzo base sul sito del concessionario CoopCulture. Così facendo, questi operatori si sono avvantaggiati della sistematica indisponibilità di biglietti che ha costretto i consumatori che volevano visitare il Colosseo a reperirli in questo modo a prezzi anche molto più alti perché abbinati ai servizi aggiuntivi offerti da loro o da altri operatori turistici.
L’Autorità ha accertato che le condotte di CoopCulture integrano una pratica commerciale scorretta in violazione dell’articolo 20, comma 2, del Codice del consumo; le condotte attuate da Tiqets International BV, GetYourGuide Deutschland GmbH, Walks LLC, Italy With Family S.r.l., City Wonders Limited e Musement S.p.A. sono invece risultate scorrette ai sensi degli articoli 24 e 25 dello stesso Codice e, a far data dal 2 aprile 2023, anche ai sensi dell’articolo 23, comma 1, bb-bis) del predetto Codice.
Roma, 8 aprile 2025

Grazie ad azione Autorità rimborsi e ristori da Otis Servizi per oltre 1,4 milioni di euro
Chiusa con impegni l’istruttoria avviata a ottobre 2024 ai sensi del Codice del consumo. I rimborsi e i ristori riguarderanno in totale più di 7.700 consumatori e microimprese
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso accettando gli impegni proposti da Otis Servizi S.r.l. l’istruttoria avviata a ottobre 2024 nei confronti della società. Il procedimento era stato avviato ai sensi del Codice del consumo a causa dell’installazione sugli ascensori di un dispositivo a pagamento, denominato Otis One, anche senza aver prima ottenuto il consenso espresso, e per i ritardi lamentati dagli utenti nell’ottenere interventi di installazione o di riparazione degli ascensori.
Si stima che gli impegni resi vincolanti dall’Antitrust riguarderanno oltre 7.700 consumatori e microimprese, per un importo complessivo di circa 1,45 milioni di euro.
Grazie a questi impegni, i consumatori (tra cui rientrano i condomini) e le microimprese potranno beneficiare di rimborsi, nei casi dell’installazione di Otis One, e/o di ristori, nei casi di ritardi o di problemi nell’installazione di nuovi impianti e/o degli interventi per guasti o ammodernamenti. A tal fine, entro tre mesi dell’accettazione degli impegni, Otis invierà ai consumatori e alle microimprese interessate da queste misure una raccomandata A/R o una PEC così da ottenere i relativi dati bancari, per poi effettuare nei 12 mesi successivi i rimborsi e/o i ristori nei confronti dei soggetti che avranno fornito le informazioni richieste.
Oltre alle misure di natura economica, Otis Servizi S.r.l. si è impegnata anche a non installare in futuro accessori a pagamento sugli impianti di ascensore senza aver prima ottenuto un consenso espresso e a realizzare un articolato sistema di misure per garantire una maggiore precisione delle informazioni fornite e una maggiore celerità nella gestione delle richieste degli utenti.
Roma, 3 aprile 2025

Avviata istruttoria nei confronti di Morellato per presunta intesa restrittiva della concorrenza
Morellato, primario operatore nel settore della produzione e vendita di gioielli e orologi, attuerebbe una strategia contrattuale con i propri distributori che potrebbe limitare lo sviluppo concorrenziale del canale distributivo online
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Morellato S.p.A. per accertare una presunta violazione dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), consistente in condizioni commerciali che vietano ai propri distributori autorizzati la vendita dei prodotti del fornitore sui marketplace e sulle piattaforme terze. Morellato, primario operatore nel settore della produzione, commercializzazione e vendita di gioielli e orologi, sia a marchio proprio sia tramite altri marchi, proprietari e in licenza (Sector No Limits, Philip Watch, Lucien Rochat, Live Diamond, Oui&Me, La Petite Story, Chronostar, FAVS, Bluespirit, CHRIST, Brinckmann & Lange, Cleor, D’Amante, Noélie, Maserati, Chiara Ferragni, Trussardi, Esprit, Jette, Guido Maria Kretschmer) ha infatti stipulato accordi di distribuzione selettiva in cui vieta esplicitamente agli esercenti l’utilizzo dei marketplace per la vendita dei suoi prodotti, riservandosi l’utilizzo delle piattaforme digitali di vendita, quali store dedicati sul marketplace (ad esempio Amazon).
Secondo l’Autorità il divieto previsto da Morellato nei contratti di distribuzione sull’utilizzo di piattaforme terze potrebbe ostacolare per i propri distributori l’uso efficace di Internet nella vendita dei prodotti a determinati clienti o in determinati territori, come previsto dal Regolamento (UE) n. 720/2022 della Commissione europea.
Ieri i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi di Morellato S.p.A.
Roma, 26 marzo 2025

Avviata istruttoria nei confronti di Rfi e Fs per presunto abuso di posizione dominante
Risulterebbe rallentato, e in alcuni casi ostacolato, l’ingresso nel mercato del trasporto passeggeri Alta Velocità del nuovo entrante SNCF Voyages Italia
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e della controllante Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per accertare un presunto abuso di posizione dominante, in violazione dell’articolo 102 TFUE. Secondo l’Autorità, risulterebbe rallentato, e in alcuni casi ostacolato, l’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale e, di conseguenza, l’ingresso nel mercato del trasporto passeggeri Alta Velocità da parte del nuovo operatore entrante SNCF Voyages Italia S.r.l. La strategia escludente ipotizzata dall’Antitrust nel provvedimento di avvio sarebbe stata attuata tramite varie condotte di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per quanto riguarda l’assegnazione della capacità di infrastruttura.
Ieri i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto accertamenti ispettivi presso le sedi di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e anche presso le sedi di Trenitalia S.p.A. e Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., ritenuti in possesso di elementi utili all’istruttoria.
Roma, 21 marzo 2025

Sanzione di 400.000 euro a Shiseido Italy S.p.A. per pratica commerciale scorretta
La società, attiva nel settore della produzione e vendita di prodotti cosmetici di alta gamma, ha diffuso informazioni non chiare sull’efficacia e sulle precauzioni d’uso di alcuni prodotti solari
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 400.000 euro a Shiseido Italy S.p.A. per pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20 e 22 del Codice del consumo. La società ha infatti diffuso, tramite il proprio sito web e i propri canali social, una campagna pubblicitaria poco trasparente riguardo alle caratteristiche della tecnologia SyncroShield, utilizzata nei prodotti solari della linea Expert sun Protector. Tale tecnologia, definita “rivoluzionaria” da Shiseido, permetterebbe ad acqua, calore e sudore di rinforzare il velo protettivo anti-UV di questi prodotti, facendo ritenere ai consumatori che i solari Expert sun Protector garantiscono maggiore efficacia e durata della protezione solare e non richiedono altre applicazioni durante l’esposizione.
Secondo l’Autorità, l’enfasi posta nei claim “La rivoluzionaria tecnologia Shiseido permette ad acqua, calore e sudore di rinforzare il velo protettivo anti-UV” e “velo protettivo che si rinforza con acqua e calore” può ingenerare nei consumatori una percezione distorta della reale efficacia e della persistenza nel tempo dei solari Expert sun Protector e della particolare protezione che questa tecnologia assicura. Peraltro tali affermazioni risultano in contrasto con quanto indicato da Shiseido nelle precauzioni d’uso riportate nel foglietto illustrativo presente nella confezione. Infatti, viene espressamente indicato che, per mantenere un adeguato livello di protezione solare, è necessario riapplicare il prodotto frequentemente, soprattutto in caso di sudorazione, dopo ogni bagno o dopo aver asciugato la pelle.
Roma, 20 marzo 2025

Avviata istruttoria nei confronti di Eni Plenitude per pratica commerciale scorretta
L’istruttoria riguarda le modalità adottate dalla società per comunicare ai propri utenti il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura. Molti consumatori hanno inviato segnalazioni all’Autorità nel periodo maggio-settembre 2024
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit per possibile pratica commerciale scorretta. Il procedimento riguarda le modalità adottate dalla società per comunicare il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura e la mancata adozione di misure per gestire le comunicazioni non andate a buon fine.
Nel periodo maggio-settembre 2024 numerosi consumatori hanno segnalato all’Autorità di aver subito il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura delle offerte di luce e gas, senza ricevere la preventiva comunicazione da parte della società. Eni Plenitude, infatti, nonostante un numero rilevante di comunicazioni inviate non risulti essere andato a buon fine, avrebbe comunque proceduto al rinnovo delle condizioni economiche di fornitura, precludendo agli utenti l’esercizio del diritto di recesso.
Ieri i funzionari dell’Autorità hanno svolto un’ispezione nelle sedi di Eni Plenitude e della holding Eni S.p.A. con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
Roma, 14 marzo 2025

Antitrust: Italgas, autorizzata con condizioni l’acquisizione di 2i Rete Gas
L’operazione, che riguarda i due maggiori distributori di gas naturale in Italia, poteva comportare criticità concorrenziali. Dopo l’istruttoria dell’Autorità, Italgas dovrà rispettare numerose ed importanti misure dismissive e comportamentali
L’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato ha autorizzato con condizioni l’acquisizione di 2i Rete Gas Spa da parte di Italgas Spa. L’operazione, che riguarda i due maggiori distributori di gas naturale in Italia, poteva comportare criticità concorrenziali in merito alle future gare d’ambito per l’individuazione dei concessionari del servizio di distribuzione del gas in ben 65 ambiti territoriali italiani (ATEM).
A seguito di una complessa istruttoria, cui hanno partecipato numerosi operatori e associazioni di settore, l’Autorità ha autorizzato l’operazione subordinandola al rispetto di misure dismissive e comportamentali.
In particolare, Italgas dovrà cedere in 31 ATEM una quota di almeno il 20% dei punti di prelievo gestiti (PDR) in base alle concessioni in essere e in altri 4 ATEM la quota oggetto di acquisizione, sulla base delle precise modalità e della tempistica specificata nel provvedimento e sotto la supervisione di un monitoring trustee approvato dall’Autorità.
Inoltre, la società dovrà adottare in tutti i 65 ATEM oggetto dell’istruttoria, misure di tipo comportamentale (facilitazioni finanziarie, contrattuali, tecniche e informative) per incentivare la partecipazione alla relativa gara di altri operatori, capaci di contendere efficacemente la gestione a Italgas nel corso della procedura.
Roma, 11 marzo 2025
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Grazie all’azione dell’Autorità, prezzi più chiari per i biglietti degli Internazionali di Tennis 2025
L’Autorità è intervenuta per invitare la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) a chiarire, sin dal primo contatto, ai consumatori interessati ad acquistare i biglietti per il torneo, attualmente in corso, l’esistenza e l’importo di commissioni di servizio non facoltative da aggiungere al prezzo base del biglietto prescelto.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con una moral suasion ha invitato la Federazione Italiana Tennis e Padel a fornire, già dalla fase iniziale di acquisto, una specifica e adeguata informativa al consumatore sulla presenza di commissioni aggiuntive applicate agli acquisti di biglietti per gli “Internazionali BNL d’Italia 2025”. I ticket per il torneo, organizzato e gestito dalla Federazione, sono stati messi in vendita sul sito dell’evento, all’indirizzo www.internazionalibnlditalia.com.
Il fatto che tale informazione non fosse immediata avrebbe infatti potuto configurare una violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, perché idonea a limitare la libertà di scelta o di comportamento del consumatore e ad indurlo in errore riguardo alla prospettazione di un prezzo inferiore rispetto all’importo da pagare al termine della procedura di acquisto.
A seguito dell’attività di moral suasion, la Federazione ha inserito - nella sezione del sito in cui sono venduti i biglietti di accesso all’evento Internazionali BNL d’Italia, non appena compaiono i prezzi delle diverse opzioni di acquisto - la precisazione che esiste una commissione di servizio, che varia da 1,50 euro al 7% del prezzo del biglietto prescelto. Analoghe modifiche sono state apportate agli altri siti degli eventi organizzati dalla Federazione.
Inoltre, la FITP si è impegnata ad intervenire, entro il mese di giugno, su tutti i siti degli eventi da essa gestiti in modo da rendere visibile l’importo esatto della commissione applicata a ciascun tipo di biglietto di accesso all’evento, sin dall’inizio del processo di acquisto.
Roma, 8 maggio 2025

Grazie all’azione dell’Autorità, ristori da Enel Energia per oltre 5 milioni a più di 40.000 clienti
Chiusa con impegni l’istruttoria avviata per possibile pratica commerciale scorretta nella comunicazione all’utenza del rinnovo delle condizioni economiche della fornitura in scadenza.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso con impegni l’istruttoria avviata nei confronti di Enel Energia per possibile pratica commerciale scorretta. L’Autorità aveva avviato il procedimento perché le modalità adoperate per comunicare all’utenza il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura in scadenza - e con decorrenza 1° giugno 2023 - potevano non rendere i consumatori consapevoli degli aumenti introdotti. Inoltre, nel caso di comunicazioni di rinnovo inviate digitalmente, la lettera di accompagnamento (cd. DEM) poteva essere confusa con un messaggio promozionale.
Grazie agli impegni accolti dall’Antitrust, Enel Energia offrirà a oltre 40.000 clienti misure di tipo compensativo pari a oltre 5 milioni di euro. In particolare, il ristoro sarà riconosciuto automaticamente a chi è stata spedita tramite canale postale una comunicazione di rinnovo (con condizioni economiche efficaci a partire da giugno 2023 e fino ad aprile 2024), che però non risulta consegnata. Inoltre verrà riconosciuto anche a chi ha ricevuto via web una comunicazione di rinnovo (con condizioni economiche efficaci a partire da giugno 2023 e fino ad aprile 2024) e ha presentato un reclamo ad Enel Energia e/o all’Antitrust alla data di adozione del provvedimento di accettazione degli impegni, lamentando la scarsa chiarezza del messaggio delle nuove condizioni contrattuali.
La misura compensativa proposta riguarda sia coloro che hanno mantenuto il rapporto contrattuale con la società - ai quali verrà erogato un bonus in fattura -, sia quelli che sono invece passati ad altro operatore, nei cui confronti sarà emessa una nota di credito. Enel Energia si è poi impegnata a realizzare misure di tipo informativo consistenti in un articolato sistema di avvisi e promemoria, fra loro complementari (SMS, mail, fattura, notifica via app e Area Riservata) per ricordare ai clienti l’applicazione delle nuove condizioni economiche.
Infine, la società si è impegnata a modificare la parte grafica e testuale delle DEM e a potenziare i sistemi informativi e le funzionalità connesse al servizio di assistenza, con particolare riferimento ai rinnovi delle condizioni economiche in scadenza.
Roma, 6 maggio 2025

Avviata istruttoria nei confronti di Man Project S.r.l. che vende abbigliamento con il marchio Coveri Tailor
La società commercializza capi prodotti in Tunisia ed esportati già con un cartellino con due prezzi, di cui uno, quello più elevato, “barrato”. Secondo l’Autorità sarebbero dunque prodotti, fin dall’inizio, per la vendita in outlet a un prezzo inferiore.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito di una segnalazione dell’Ufficio delle Dogane di Livorno, ha avviato un’istruttoria nei confronti della società Man Project S.r.l. per pratica commerciale scorretta in relazione alla vendita di capi di abbigliamento con il marchio Coveri Tailor, sui quali - già al momento dell’arrivo in Italia - è presente un cartellino con due prezzi, di cui uno, quello più elevato, “barrato”.
Secondo l’Autorità, si tratterebbe di capi di abbigliamento nuovi, prodotti in Tunisia e destinati esclusivamente ad essere commercializzati in negozi outlet, che però non sono stati mai venduti in altri esercizi. Dunque risultano, fin dall’inizio, già predisposti per la vendita in outlet a un prezzo inferiore.
Questa modalità di vendita e di prospettazione del prezzo potrebbe integrare una pratica commerciale scorretta perché i consumatori possono ritenere che i prodotti venduti siano quelli di un noto marchio offerti a un prezzo scontato in quanto rimanenze di magazzino o “invenduto” di precedenti stagioni.
Inoltre, la presenza nel cartellino di vendita di due prezzi, di cui quello più elevato “barrato” e non corrispondente all’effettivo prezzo, bensì riferito ad un valore ipotetico stimato quale “valore di mercato” dei prodotti, può indurre il consumatore a credere che si tratti di un acquisto particolarmente conveniente.
Ieri i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto un’ispezione nelle sedi di Man Project S.r.l.
Roma, 11 aprile 2025

Servizi Biglietteria Parco Archeologico del Colosseo, sanzionati CoopCulture e sei operatori turistici per quasi 20 milioni di euro
L’Autorità ha irrogato la multa per la prolungata indisponibilità di biglietti di accesso all’area, anche a causa dell’accaparramento tramite bot e altri strumenti automatizzati.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per quasi 20 milioni di euro la Società Cooperativa Culture (CoopCulture) e gli operatori turistici Tiqets International BV, GetYourGuide Deutschland GmbH, Walks LLC, Italy With Family S.r.l., City Wonders Limited e Musement S.p.A. L’istruttoria era stata avviata a luglio 2023 dopo che l’Antitrust aveva raccolto vari elementi informativi che evidenziavano la sostanziale impossibilità di acquistare online biglietti per l’ingresso al Parco Archeologico del Colosseo.
L’Autorità ha irrogato a CoopCulture, che ha gestito dal 1997 al 2024 il servizio ufficiale di vendita dei biglietti per l’accesso al Colosseo, una sanzione amministrativa pecuniaria di 7 milioni di euro, perché ha contribuito, in piena consapevolezza, al fenomeno della grave e prolungata indisponibilità dei biglietti di ingresso per il Colosseo a prezzo base. In particolare CoopCulture, da un lato, non ha adottato iniziative adeguate per far fronte all’accaparramento dei titoli di accesso con metodi automatizzati; dall’altro, ha riservato significativi quantitativi di biglietti alla vendita abbinata alle proprie visite didattiche, da cui traeva rilevanti benefici economici. Essa ha così costretto i consumatori a rivolgersi a tour operator e a piattaforme che rivendevano biglietti abbinati a servizi aggiuntivi (ad esempio guida turistica, pick up, salta fila) e a prezzi notevolmente più alti.
Nell’ambito dello stesso procedimento, l’Autorità ha irrogato sanzioni pecuniarie anche ai suddetti sei operatori turistici, che hanno acquistato biglietti con bot o altri strumenti automatizzati, contribuendo al fenomeno del rapido esaurimento dei biglietti stessi a prezzo base sul sito del concessionario CoopCulture. Così facendo, questi operatori si sono avvantaggiati della sistematica indisponibilità di biglietti che ha costretto i consumatori che volevano visitare il Colosseo a reperirli in questo modo a prezzi anche molto più alti perché abbinati ai servizi aggiuntivi offerti da loro o da altri operatori turistici.
L’Autorità ha accertato che le condotte di CoopCulture integrano una pratica commerciale scorretta in violazione dell’articolo 20, comma 2, del Codice del consumo; le condotte attuate da Tiqets International BV, GetYourGuide Deutschland GmbH, Walks LLC, Italy With Family S.r.l., City Wonders Limited e Musement S.p.A. sono invece risultate scorrette ai sensi degli articoli 24 e 25 dello stesso Codice e, a far data dal 2 aprile 2023, anche ai sensi dell’articolo 23, comma 1, bb-bis) del predetto Codice.
Roma, 8 aprile 2025

Grazie ad azione Autorità rimborsi e ristori da Otis Servizi per oltre 1,4 milioni di euro
Chiusa con impegni l’istruttoria avviata a ottobre 2024 ai sensi del Codice del consumo. I rimborsi e i ristori riguarderanno in totale più di 7.700 consumatori e microimprese
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso accettando gli impegni proposti da Otis Servizi S.r.l. l’istruttoria avviata a ottobre 2024 nei confronti della società. Il procedimento era stato avviato ai sensi del Codice del consumo a causa dell’installazione sugli ascensori di un dispositivo a pagamento, denominato Otis One, anche senza aver prima ottenuto il consenso espresso, e per i ritardi lamentati dagli utenti nell’ottenere interventi di installazione o di riparazione degli ascensori.
Si stima che gli impegni resi vincolanti dall’Antitrust riguarderanno oltre 7.700 consumatori e microimprese, per un importo complessivo di circa 1,45 milioni di euro.
Grazie a questi impegni, i consumatori (tra cui rientrano i condomini) e le microimprese potranno beneficiare di rimborsi, nei casi dell’installazione di Otis One, e/o di ristori, nei casi di ritardi o di problemi nell’installazione di nuovi impianti e/o degli interventi per guasti o ammodernamenti. A tal fine, entro tre mesi dell’accettazione degli impegni, Otis invierà ai consumatori e alle microimprese interessate da queste misure una raccomandata A/R o una PEC così da ottenere i relativi dati bancari, per poi effettuare nei 12 mesi successivi i rimborsi e/o i ristori nei confronti dei soggetti che avranno fornito le informazioni richieste.
Oltre alle misure di natura economica, Otis Servizi S.r.l. si è impegnata anche a non installare in futuro accessori a pagamento sugli impianti di ascensore senza aver prima ottenuto un consenso espresso e a realizzare un articolato sistema di misure per garantire una maggiore precisione delle informazioni fornite e una maggiore celerità nella gestione delle richieste degli utenti.
Roma, 3 aprile 2025

Avviata istruttoria nei confronti di Morellato per presunta intesa restrittiva della concorrenza
Morellato, primario operatore nel settore della produzione e vendita di gioielli e orologi, attuerebbe una strategia contrattuale con i propri distributori che potrebbe limitare lo sviluppo concorrenziale del canale distributivo online
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Morellato S.p.A. per accertare una presunta violazione dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), consistente in condizioni commerciali che vietano ai propri distributori autorizzati la vendita dei prodotti del fornitore sui marketplace e sulle piattaforme terze. Morellato, primario operatore nel settore della produzione, commercializzazione e vendita di gioielli e orologi, sia a marchio proprio sia tramite altri marchi, proprietari e in licenza (Sector No Limits, Philip Watch, Lucien Rochat, Live Diamond, Oui&Me, La Petite Story, Chronostar, FAVS, Bluespirit, CHRIST, Brinckmann & Lange, Cleor, D’Amante, Noélie, Maserati, Chiara Ferragni, Trussardi, Esprit, Jette, Guido Maria Kretschmer) ha infatti stipulato accordi di distribuzione selettiva in cui vieta esplicitamente agli esercenti l’utilizzo dei marketplace per la vendita dei suoi prodotti, riservandosi l’utilizzo delle piattaforme digitali di vendita, quali store dedicati sul marketplace (ad esempio Amazon).
Secondo l’Autorità il divieto previsto da Morellato nei contratti di distribuzione sull’utilizzo di piattaforme terze potrebbe ostacolare per i propri distributori l’uso efficace di Internet nella vendita dei prodotti a determinati clienti o in determinati territori, come previsto dal Regolamento (UE) n. 720/2022 della Commissione europea.
Ieri i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi di Morellato S.p.A.
Roma, 26 marzo 2025

Avviata istruttoria nei confronti di Rfi e Fs per presunto abuso di posizione dominante
Risulterebbe rallentato, e in alcuni casi ostacolato, l’ingresso nel mercato del trasporto passeggeri Alta Velocità del nuovo entrante SNCF Voyages Italia
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e della controllante Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per accertare un presunto abuso di posizione dominante, in violazione dell’articolo 102 TFUE. Secondo l’Autorità, risulterebbe rallentato, e in alcuni casi ostacolato, l’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale e, di conseguenza, l’ingresso nel mercato del trasporto passeggeri Alta Velocità da parte del nuovo operatore entrante SNCF Voyages Italia S.r.l. La strategia escludente ipotizzata dall’Antitrust nel provvedimento di avvio sarebbe stata attuata tramite varie condotte di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per quanto riguarda l’assegnazione della capacità di infrastruttura.
Ieri i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto accertamenti ispettivi presso le sedi di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e anche presso le sedi di Trenitalia S.p.A. e Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., ritenuti in possesso di elementi utili all’istruttoria.
Roma, 21 marzo 2025

Sanzione di 400.000 euro a Shiseido Italy S.p.A. per pratica commerciale scorretta
La società, attiva nel settore della produzione e vendita di prodotti cosmetici di alta gamma, ha diffuso informazioni non chiare sull’efficacia e sulle precauzioni d’uso di alcuni prodotti solari
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 400.000 euro a Shiseido Italy S.p.A. per pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20 e 22 del Codice del consumo. La società ha infatti diffuso, tramite il proprio sito web e i propri canali social, una campagna pubblicitaria poco trasparente riguardo alle caratteristiche della tecnologia SyncroShield, utilizzata nei prodotti solari della linea Expert sun Protector. Tale tecnologia, definita “rivoluzionaria” da Shiseido, permetterebbe ad acqua, calore e sudore di rinforzare il velo protettivo anti-UV di questi prodotti, facendo ritenere ai consumatori che i solari Expert sun Protector garantiscono maggiore efficacia e durata della protezione solare e non richiedono altre applicazioni durante l’esposizione.
Secondo l’Autorità, l’enfasi posta nei claim “La rivoluzionaria tecnologia Shiseido permette ad acqua, calore e sudore di rinforzare il velo protettivo anti-UV” e “velo protettivo che si rinforza con acqua e calore” può ingenerare nei consumatori una percezione distorta della reale efficacia e della persistenza nel tempo dei solari Expert sun Protector e della particolare protezione che questa tecnologia assicura. Peraltro tali affermazioni risultano in contrasto con quanto indicato da Shiseido nelle precauzioni d’uso riportate nel foglietto illustrativo presente nella confezione. Infatti, viene espressamente indicato che, per mantenere un adeguato livello di protezione solare, è necessario riapplicare il prodotto frequentemente, soprattutto in caso di sudorazione, dopo ogni bagno o dopo aver asciugato la pelle.
Roma, 20 marzo 2025

Avviata istruttoria nei confronti di Eni Plenitude per pratica commerciale scorretta
L’istruttoria riguarda le modalità adottate dalla società per comunicare ai propri utenti il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura. Molti consumatori hanno inviato segnalazioni all’Autorità nel periodo maggio-settembre 2024
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit per possibile pratica commerciale scorretta. Il procedimento riguarda le modalità adottate dalla società per comunicare il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura e la mancata adozione di misure per gestire le comunicazioni non andate a buon fine.
Nel periodo maggio-settembre 2024 numerosi consumatori hanno segnalato all’Autorità di aver subito il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura delle offerte di luce e gas, senza ricevere la preventiva comunicazione da parte della società. Eni Plenitude, infatti, nonostante un numero rilevante di comunicazioni inviate non risulti essere andato a buon fine, avrebbe comunque proceduto al rinnovo delle condizioni economiche di fornitura, precludendo agli utenti l’esercizio del diritto di recesso.
Ieri i funzionari dell’Autorità hanno svolto un’ispezione nelle sedi di Eni Plenitude e della holding Eni S.p.A. con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
Roma, 14 marzo 2025

Antitrust: Italgas, autorizzata con condizioni l’acquisizione di 2i Rete Gas
L’operazione, che riguarda i due maggiori distributori di gas naturale in Italia, poteva comportare criticità concorrenziali. Dopo l’istruttoria dell’Autorità, Italgas dovrà rispettare numerose ed importanti misure dismissive e comportamentali
L’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato ha autorizzato con condizioni l’acquisizione di 2i Rete Gas Spa da parte di Italgas Spa. L’operazione, che riguarda i due maggiori distributori di gas naturale in Italia, poteva comportare criticità concorrenziali in merito alle future gare d’ambito per l’individuazione dei concessionari del servizio di distribuzione del gas in ben 65 ambiti territoriali italiani (ATEM).
A seguito di una complessa istruttoria, cui hanno partecipato numerosi operatori e associazioni di settore, l’Autorità ha autorizzato l’operazione subordinandola al rispetto di misure dismissive e comportamentali.
In particolare, Italgas dovrà cedere in 31 ATEM una quota di almeno il 20% dei punti di prelievo gestiti (PDR) in base alle concessioni in essere e in altri 4 ATEM la quota oggetto di acquisizione, sulla base delle precise modalità e della tempistica specificata nel provvedimento e sotto la supervisione di un monitoring trustee approvato dall’Autorità.
Inoltre, la società dovrà adottare in tutti i 65 ATEM oggetto dell’istruttoria, misure di tipo comportamentale (facilitazioni finanziarie, contrattuali, tecniche e informative) per incentivare la partecipazione alla relativa gara di altri operatori, capaci di contendere efficacemente la gestione a Italgas nel corso della procedura.
Roma, 11 marzo 2025
Le aree di intervento di agcm

Grazie all’azione dell’Autorità, prezzi più chiari per i biglietti degli Internazionali di Tennis 2025
L’Autorità è intervenuta per invitare la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) a chiarire, sin dal primo contatto, ai consumatori interessati ad acquistare i biglietti per il torneo, attualmente in corso, l’esistenza e l’importo di commissioni di servizio non facoltative da aggiungere al prezzo base del biglietto prescelto.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con una moral suasion ha invitato la Federazione Italiana Tennis e Padel a fornire, già dalla fase iniziale di acquisto, una specifica e adeguata informativa al consumatore sulla presenza di commissioni aggiuntive applicate agli acquisti di biglietti per gli “Internazionali BNL d’Italia 2025”. I ticket per il torneo, organizzato e gestito dalla Federazione, sono stati messi in vendita sul sito dell’evento, all’indirizzo www.internazionalibnlditalia.com.
Il fatto che tale informazione non fosse immediata avrebbe infatti potuto configurare una violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, perché idonea a limitare la libertà di scelta o di comportamento del consumatore e ad indurlo in errore riguardo alla prospettazione di un prezzo inferiore rispetto all’importo da pagare al termine della procedura di acquisto.
A seguito dell’attività di moral suasion, la Federazione ha inserito - nella sezione del sito in cui sono venduti i biglietti di accesso all’evento Internazionali BNL d’Italia, non appena compaiono i prezzi delle diverse opzioni di acquisto - la precisazione che esiste una commissione di servizio, che varia da 1,50 euro al 7% del prezzo del biglietto prescelto. Analoghe modifiche sono state apportate agli altri siti degli eventi organizzati dalla Federazione.
Inoltre, la FITP si è impegnata ad intervenire, entro il mese di giugno, su tutti i siti degli eventi da essa gestiti in modo da rendere visibile l’importo esatto della commissione applicata a ciascun tipo di biglietto di accesso all’evento, sin dall’inizio del processo di acquisto.
Roma, 8 maggio 2025

Grazie all’azione dell’Autorità, ristori da Enel Energia per oltre 5 milioni a più di 40.000 clienti
Chiusa con impegni l’istruttoria avviata per possibile pratica commerciale scorretta nella comunicazione all’utenza del rinnovo delle condizioni economiche della fornitura in scadenza.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso con impegni l’istruttoria avviata nei confronti di Enel Energia per possibile pratica commerciale scorretta. L’Autorità aveva avviato il procedimento perché le modalità adoperate per comunicare all’utenza il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura in scadenza - e con decorrenza 1° giugno 2023 - potevano non rendere i consumatori consapevoli degli aumenti introdotti. Inoltre, nel caso di comunicazioni di rinnovo inviate digitalmente, la lettera di accompagnamento (cd. DEM) poteva essere confusa con un messaggio promozionale.
Grazie agli impegni accolti dall’Antitrust, Enel Energia offrirà a oltre 40.000 clienti misure di tipo compensativo pari a oltre 5 milioni di euro. In particolare, il ristoro sarà riconosciuto automaticamente a chi è stata spedita tramite canale postale una comunicazione di rinnovo (con condizioni economiche efficaci a partire da giugno 2023 e fino ad aprile 2024), che però non risulta consegnata. Inoltre verrà riconosciuto anche a chi ha ricevuto via web una comunicazione di rinnovo (con condizioni economiche efficaci a partire da giugno 2023 e fino ad aprile 2024) e ha presentato un reclamo ad Enel Energia e/o all’Antitrust alla data di adozione del provvedimento di accettazione degli impegni, lamentando la scarsa chiarezza del messaggio delle nuove condizioni contrattuali.
La misura compensativa proposta riguarda sia coloro che hanno mantenuto il rapporto contrattuale con la società - ai quali verrà erogato un bonus in fattura -, sia quelli che sono invece passati ad altro operatore, nei cui confronti sarà emessa una nota di credito. Enel Energia si è poi impegnata a realizzare misure di tipo informativo consistenti in un articolato sistema di avvisi e promemoria, fra loro complementari (SMS, mail, fattura, notifica via app e Area Riservata) per ricordare ai clienti l’applicazione delle nuove condizioni economiche.
Infine, la società si è impegnata a modificare la parte grafica e testuale delle DEM e a potenziare i sistemi informativi e le funzionalità connesse al servizio di assistenza, con particolare riferimento ai rinnovi delle condizioni economiche in scadenza.
Roma, 6 maggio 2025

Avviata istruttoria nei confronti di Man Project S.r.l. che vende abbigliamento con il marchio Coveri Tailor
La società commercializza capi prodotti in Tunisia ed esportati già con un cartellino con due prezzi, di cui uno, quello più elevato, “barrato”. Secondo l’Autorità sarebbero dunque prodotti, fin dall’inizio, per la vendita in outlet a un prezzo inferiore.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito di una segnalazione dell’Ufficio delle Dogane di Livorno, ha avviato un’istruttoria nei confronti della società Man Project S.r.l. per pratica commerciale scorretta in relazione alla vendita di capi di abbigliamento con il marchio Coveri Tailor, sui quali - già al momento dell’arrivo in Italia - è presente un cartellino con due prezzi, di cui uno, quello più elevato, “barrato”.
Secondo l’Autorità, si tratterebbe di capi di abbigliamento nuovi, prodotti in Tunisia e destinati esclusivamente ad essere commercializzati in negozi outlet, che però non sono stati mai venduti in altri esercizi. Dunque risultano, fin dall’inizio, già predisposti per la vendita in outlet a un prezzo inferiore.
Questa modalità di vendita e di prospettazione del prezzo potrebbe integrare una pratica commerciale scorretta perché i consumatori possono ritenere che i prodotti venduti siano quelli di un noto marchio offerti a un prezzo scontato in quanto rimanenze di magazzino o “invenduto” di precedenti stagioni.
Inoltre, la presenza nel cartellino di vendita di due prezzi, di cui quello più elevato “barrato” e non corrispondente all’effettivo prezzo, bensì riferito ad un valore ipotetico stimato quale “valore di mercato” dei prodotti, può indurre il consumatore a credere che si tratti di un acquisto particolarmente conveniente.
Ieri i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto un’ispezione nelle sedi di Man Project S.r.l.
Roma, 11 aprile 2025

Servizi Biglietteria Parco Archeologico del Colosseo, sanzionati CoopCulture e sei operatori turistici per quasi 20 milioni di euro
L’Autorità ha irrogato la multa per la prolungata indisponibilità di biglietti di accesso all’area, anche a causa dell’accaparramento tramite bot e altri strumenti automatizzati.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per quasi 20 milioni di euro la Società Cooperativa Culture (CoopCulture) e gli operatori turistici Tiqets International BV, GetYourGuide Deutschland GmbH, Walks LLC, Italy With Family S.r.l., City Wonders Limited e Musement S.p.A. L’istruttoria era stata avviata a luglio 2023 dopo che l’Antitrust aveva raccolto vari elementi informativi che evidenziavano la sostanziale impossibilità di acquistare online biglietti per l’ingresso al Parco Archeologico del Colosseo.
L’Autorità ha irrogato a CoopCulture, che ha gestito dal 1997 al 2024 il servizio ufficiale di vendita dei biglietti per l’accesso al Colosseo, una sanzione amministrativa pecuniaria di 7 milioni di euro, perché ha contribuito, in piena consapevolezza, al fenomeno della grave e prolungata indisponibilità dei biglietti di ingresso per il Colosseo a prezzo base. In particolare CoopCulture, da un lato, non ha adottato iniziative adeguate per far fronte all’accaparramento dei titoli di accesso con metodi automatizzati; dall’altro, ha riservato significativi quantitativi di biglietti alla vendita abbinata alle proprie visite didattiche, da cui traeva rilevanti benefici economici. Essa ha così costretto i consumatori a rivolgersi a tour operator e a piattaforme che rivendevano biglietti abbinati a servizi aggiuntivi (ad esempio guida turistica, pick up, salta fila) e a prezzi notevolmente più alti.
Nell’ambito dello stesso procedimento, l’Autorità ha irrogato sanzioni pecuniarie anche ai suddetti sei operatori turistici, che hanno acquistato biglietti con bot o altri strumenti automatizzati, contribuendo al fenomeno del rapido esaurimento dei biglietti stessi a prezzo base sul sito del concessionario CoopCulture. Così facendo, questi operatori si sono avvantaggiati della sistematica indisponibilità di biglietti che ha costretto i consumatori che volevano visitare il Colosseo a reperirli in questo modo a prezzi anche molto più alti perché abbinati ai servizi aggiuntivi offerti da loro o da altri operatori turistici.
L’Autorità ha accertato che le condotte di CoopCulture integrano una pratica commerciale scorretta in violazione dell’articolo 20, comma 2, del Codice del consumo; le condotte attuate da Tiqets International BV, GetYourGuide Deutschland GmbH, Walks LLC, Italy With Family S.r.l., City Wonders Limited e Musement S.p.A. sono invece risultate scorrette ai sensi degli articoli 24 e 25 dello stesso Codice e, a far data dal 2 aprile 2023, anche ai sensi dell’articolo 23, comma 1, bb-bis) del predetto Codice.
Roma, 8 aprile 2025

Grazie ad azione Autorità rimborsi e ristori da Otis Servizi per oltre 1,4 milioni di euro
Chiusa con impegni l’istruttoria avviata a ottobre 2024 ai sensi del Codice del consumo. I rimborsi e i ristori riguarderanno in totale più di 7.700 consumatori e microimprese
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso accettando gli impegni proposti da Otis Servizi S.r.l. l’istruttoria avviata a ottobre 2024 nei confronti della società. Il procedimento era stato avviato ai sensi del Codice del consumo a causa dell’installazione sugli ascensori di un dispositivo a pagamento, denominato Otis One, anche senza aver prima ottenuto il consenso espresso, e per i ritardi lamentati dagli utenti nell’ottenere interventi di installazione o di riparazione degli ascensori.
Si stima che gli impegni resi vincolanti dall’Antitrust riguarderanno oltre 7.700 consumatori e microimprese, per un importo complessivo di circa 1,45 milioni di euro.
Grazie a questi impegni, i consumatori (tra cui rientrano i condomini) e le microimprese potranno beneficiare di rimborsi, nei casi dell’installazione di Otis One, e/o di ristori, nei casi di ritardi o di problemi nell’installazione di nuovi impianti e/o degli interventi per guasti o ammodernamenti. A tal fine, entro tre mesi dell’accettazione degli impegni, Otis invierà ai consumatori e alle microimprese interessate da queste misure una raccomandata A/R o una PEC così da ottenere i relativi dati bancari, per poi effettuare nei 12 mesi successivi i rimborsi e/o i ristori nei confronti dei soggetti che avranno fornito le informazioni richieste.
Oltre alle misure di natura economica, Otis Servizi S.r.l. si è impegnata anche a non installare in futuro accessori a pagamento sugli impianti di ascensore senza aver prima ottenuto un consenso espresso e a realizzare un articolato sistema di misure per garantire una maggiore precisione delle informazioni fornite e una maggiore celerità nella gestione delle richieste degli utenti.
Roma, 3 aprile 2025

Avviata istruttoria nei confronti di Morellato per presunta intesa restrittiva della concorrenza
Morellato, primario operatore nel settore della produzione e vendita di gioielli e orologi, attuerebbe una strategia contrattuale con i propri distributori che potrebbe limitare lo sviluppo concorrenziale del canale distributivo online
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Morellato S.p.A. per accertare una presunta violazione dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), consistente in condizioni commerciali che vietano ai propri distributori autorizzati la vendita dei prodotti del fornitore sui marketplace e sulle piattaforme terze. Morellato, primario operatore nel settore della produzione, commercializzazione e vendita di gioielli e orologi, sia a marchio proprio sia tramite altri marchi, proprietari e in licenza (Sector No Limits, Philip Watch, Lucien Rochat, Live Diamond, Oui&Me, La Petite Story, Chronostar, FAVS, Bluespirit, CHRIST, Brinckmann & Lange, Cleor, D’Amante, Noélie, Maserati, Chiara Ferragni, Trussardi, Esprit, Jette, Guido Maria Kretschmer) ha infatti stipulato accordi di distribuzione selettiva in cui vieta esplicitamente agli esercenti l’utilizzo dei marketplace per la vendita dei suoi prodotti, riservandosi l’utilizzo delle piattaforme digitali di vendita, quali store dedicati sul marketplace (ad esempio Amazon).
Secondo l’Autorità il divieto previsto da Morellato nei contratti di distribuzione sull’utilizzo di piattaforme terze potrebbe ostacolare per i propri distributori l’uso efficace di Internet nella vendita dei prodotti a determinati clienti o in determinati territori, come previsto dal Regolamento (UE) n. 720/2022 della Commissione europea.
Ieri i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi di Morellato S.p.A.
Roma, 26 marzo 2025

Avviata istruttoria nei confronti di Rfi e Fs per presunto abuso di posizione dominante
Risulterebbe rallentato, e in alcuni casi ostacolato, l’ingresso nel mercato del trasporto passeggeri Alta Velocità del nuovo entrante SNCF Voyages Italia
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e della controllante Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per accertare un presunto abuso di posizione dominante, in violazione dell’articolo 102 TFUE. Secondo l’Autorità, risulterebbe rallentato, e in alcuni casi ostacolato, l’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale e, di conseguenza, l’ingresso nel mercato del trasporto passeggeri Alta Velocità da parte del nuovo operatore entrante SNCF Voyages Italia S.r.l. La strategia escludente ipotizzata dall’Antitrust nel provvedimento di avvio sarebbe stata attuata tramite varie condotte di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per quanto riguarda l’assegnazione della capacità di infrastruttura.
Ieri i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto accertamenti ispettivi presso le sedi di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e anche presso le sedi di Trenitalia S.p.A. e Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., ritenuti in possesso di elementi utili all’istruttoria.
Roma, 21 marzo 2025

Sanzione di 400.000 euro a Shiseido Italy S.p.A. per pratica commerciale scorretta
La società, attiva nel settore della produzione e vendita di prodotti cosmetici di alta gamma, ha diffuso informazioni non chiare sull’efficacia e sulle precauzioni d’uso di alcuni prodotti solari
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 400.000 euro a Shiseido Italy S.p.A. per pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20 e 22 del Codice del consumo. La società ha infatti diffuso, tramite il proprio sito web e i propri canali social, una campagna pubblicitaria poco trasparente riguardo alle caratteristiche della tecnologia SyncroShield, utilizzata nei prodotti solari della linea Expert sun Protector. Tale tecnologia, definita “rivoluzionaria” da Shiseido, permetterebbe ad acqua, calore e sudore di rinforzare il velo protettivo anti-UV di questi prodotti, facendo ritenere ai consumatori che i solari Expert sun Protector garantiscono maggiore efficacia e durata della protezione solare e non richiedono altre applicazioni durante l’esposizione.
Secondo l’Autorità, l’enfasi posta nei claim “La rivoluzionaria tecnologia Shiseido permette ad acqua, calore e sudore di rinforzare il velo protettivo anti-UV” e “velo protettivo che si rinforza con acqua e calore” può ingenerare nei consumatori una percezione distorta della reale efficacia e della persistenza nel tempo dei solari Expert sun Protector e della particolare protezione che questa tecnologia assicura. Peraltro tali affermazioni risultano in contrasto con quanto indicato da Shiseido nelle precauzioni d’uso riportate nel foglietto illustrativo presente nella confezione. Infatti, viene espressamente indicato che, per mantenere un adeguato livello di protezione solare, è necessario riapplicare il prodotto frequentemente, soprattutto in caso di sudorazione, dopo ogni bagno o dopo aver asciugato la pelle.
Roma, 20 marzo 2025

Avviata istruttoria nei confronti di Eni Plenitude per pratica commerciale scorretta
L’istruttoria riguarda le modalità adottate dalla società per comunicare ai propri utenti il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura. Molti consumatori hanno inviato segnalazioni all’Autorità nel periodo maggio-settembre 2024
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit per possibile pratica commerciale scorretta. Il procedimento riguarda le modalità adottate dalla società per comunicare il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura e la mancata adozione di misure per gestire le comunicazioni non andate a buon fine.
Nel periodo maggio-settembre 2024 numerosi consumatori hanno segnalato all’Autorità di aver subito il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura delle offerte di luce e gas, senza ricevere la preventiva comunicazione da parte della società. Eni Plenitude, infatti, nonostante un numero rilevante di comunicazioni inviate non risulti essere andato a buon fine, avrebbe comunque proceduto al rinnovo delle condizioni economiche di fornitura, precludendo agli utenti l’esercizio del diritto di recesso.
Ieri i funzionari dell’Autorità hanno svolto un’ispezione nelle sedi di Eni Plenitude e della holding Eni S.p.A. con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
Roma, 14 marzo 2025

Antitrust: Italgas, autorizzata con condizioni l’acquisizione di 2i Rete Gas
L’operazione, che riguarda i due maggiori distributori di gas naturale in Italia, poteva comportare criticità concorrenziali. Dopo l’istruttoria dell’Autorità, Italgas dovrà rispettare numerose ed importanti misure dismissive e comportamentali
L’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato ha autorizzato con condizioni l’acquisizione di 2i Rete Gas Spa da parte di Italgas Spa. L’operazione, che riguarda i due maggiori distributori di gas naturale in Italia, poteva comportare criticità concorrenziali in merito alle future gare d’ambito per l’individuazione dei concessionari del servizio di distribuzione del gas in ben 65 ambiti territoriali italiani (ATEM).
A seguito di una complessa istruttoria, cui hanno partecipato numerosi operatori e associazioni di settore, l’Autorità ha autorizzato l’operazione subordinandola al rispetto di misure dismissive e comportamentali.
In particolare, Italgas dovrà cedere in 31 ATEM una quota di almeno il 20% dei punti di prelievo gestiti (PDR) in base alle concessioni in essere e in altri 4 ATEM la quota oggetto di acquisizione, sulla base delle precise modalità e della tempistica specificata nel provvedimento e sotto la supervisione di un monitoring trustee approvato dall’Autorità.
Inoltre, la società dovrà adottare in tutti i 65 ATEM oggetto dell’istruttoria, misure di tipo comportamentale (facilitazioni finanziarie, contrattuali, tecniche e informative) per incentivare la partecipazione alla relativa gara di altri operatori, capaci di contendere efficacemente la gestione a Italgas nel corso della procedura.
Roma, 11 marzo 2025

Grazie all’azione dell’Autorità, prezzi più chiari per i biglietti degli Internazionali di Tennis 2025
L’Autorità è intervenuta per invitare la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) a chiarire, sin dal primo contatto, ai consumatori interessati ad acquistare i biglietti per il torneo, attualmente in corso, l’esistenza e l’importo di commissioni di servizio non facoltative da aggiungere al prezzo base del biglietto prescelto.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con una moral suasion ha invitato la Federazione Italiana Tennis e Padel a fornire, già dalla fase iniziale di acquisto, una specifica e adeguata informativa al consumatore sulla presenza di commissioni aggiuntive applicate agli acquisti di biglietti per gli “Internazionali BNL d’Italia 2025”. I ticket per il torneo, organizzato e gestito dalla Federazione, sono stati messi in vendita sul sito dell’evento, all’indirizzo www.internazionalibnlditalia.com.
Il fatto che tale informazione non fosse immediata avrebbe infatti potuto configurare una violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, perché idonea a limitare la libertà di scelta o di comportamento del consumatore e ad indurlo in errore riguardo alla prospettazione di un prezzo inferiore rispetto all’importo da pagare al termine della procedura di acquisto.
A seguito dell’attività di moral suasion, la Federazione ha inserito - nella sezione del sito in cui sono venduti i biglietti di accesso all’evento Internazionali BNL d’Italia, non appena compaiono i prezzi delle diverse opzioni di acquisto - la precisazione che esiste una commissione di servizio, che varia da 1,50 euro al 7% del prezzo del biglietto prescelto. Analoghe modifiche sono state apportate agli altri siti degli eventi organizzati dalla Federazione.
Inoltre, la FITP si è impegnata ad intervenire, entro il mese di giugno, su tutti i siti degli eventi da essa gestiti in modo da rendere visibile l’importo esatto della commissione applicata a ciascun tipo di biglietto di accesso all’evento, sin dall’inizio del processo di acquisto.
Roma, 8 maggio 2025

Grazie all’azione dell’Autorità, ristori da Enel Energia per oltre 5 milioni a più di 40.000 clienti
Chiusa con impegni l’istruttoria avviata per possibile pratica commerciale scorretta nella comunicazione all’utenza del rinnovo delle condizioni economiche della fornitura in scadenza.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso con impegni l’istruttoria avviata nei confronti di Enel Energia per possibile pratica commerciale scorretta. L’Autorità aveva avviato il procedimento perché le modalità adoperate per comunicare all’utenza il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura in scadenza - e con decorrenza 1° giugno 2023 - potevano non rendere i consumatori consapevoli degli aumenti introdotti. Inoltre, nel caso di comunicazioni di rinnovo inviate digitalmente, la lettera di accompagnamento (cd. DEM) poteva essere confusa con un messaggio promozionale.
Grazie agli impegni accolti dall’Antitrust, Enel Energia offrirà a oltre 40.000 clienti misure di tipo compensativo pari a oltre 5 milioni di euro. In particolare, il ristoro sarà riconosciuto automaticamente a chi è stata spedita tramite canale postale una comunicazione di rinnovo (con condizioni economiche efficaci a partire da giugno 2023 e fino ad aprile 2024), che però non risulta consegnata. Inoltre verrà riconosciuto anche a chi ha ricevuto via web una comunicazione di rinnovo (con condizioni economiche efficaci a partire da giugno 2023 e fino ad aprile 2024) e ha presentato un reclamo ad Enel Energia e/o all’Antitrust alla data di adozione del provvedimento di accettazione degli impegni, lamentando la scarsa chiarezza del messaggio delle nuove condizioni contrattuali.
La misura compensativa proposta riguarda sia coloro che hanno mantenuto il rapporto contrattuale con la società - ai quali verrà erogato un bonus in fattura -, sia quelli che sono invece passati ad altro operatore, nei cui confronti sarà emessa una nota di credito. Enel Energia si è poi impegnata a realizzare misure di tipo informativo consistenti in un articolato sistema di avvisi e promemoria, fra loro complementari (SMS, mail, fattura, notifica via app e Area Riservata) per ricordare ai clienti l’applicazione delle nuove condizioni economiche.
Infine, la società si è impegnata a modificare la parte grafica e testuale delle DEM e a potenziare i sistemi informativi e le funzionalità connesse al servizio di assistenza, con particolare riferimento ai rinnovi delle condizioni economiche in scadenza.
Roma, 6 maggio 2025

Avviata istruttoria nei confronti di Man Project S.r.l. che vende abbigliamento con il marchio Coveri Tailor
La società commercializza capi prodotti in Tunisia ed esportati già con un cartellino con due prezzi, di cui uno, quello più elevato, “barrato”. Secondo l’Autorità sarebbero dunque prodotti, fin dall’inizio, per la vendita in outlet a un prezzo inferiore.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito di una segnalazione dell’Ufficio delle Dogane di Livorno, ha avviato un’istruttoria nei confronti della società Man Project S.r.l. per pratica commerciale scorretta in relazione alla vendita di capi di abbigliamento con il marchio Coveri Tailor, sui quali - già al momento dell’arrivo in Italia - è presente un cartellino con due prezzi, di cui uno, quello più elevato, “barrato”.
Secondo l’Autorità, si tratterebbe di capi di abbigliamento nuovi, prodotti in Tunisia e destinati esclusivamente ad essere commercializzati in negozi outlet, che però non sono stati mai venduti in altri esercizi. Dunque risultano, fin dall’inizio, già predisposti per la vendita in outlet a un prezzo inferiore.
Questa modalità di vendita e di prospettazione del prezzo potrebbe integrare una pratica commerciale scorretta perché i consumatori possono ritenere che i prodotti venduti siano quelli di un noto marchio offerti a un prezzo scontato in quanto rimanenze di magazzino o “invenduto” di precedenti stagioni.
Inoltre, la presenza nel cartellino di vendita di due prezzi, di cui quello più elevato “barrato” e non corrispondente all’effettivo prezzo, bensì riferito ad un valore ipotetico stimato quale “valore di mercato” dei prodotti, può indurre il consumatore a credere che si tratti di un acquisto particolarmente conveniente.
Ieri i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto un’ispezione nelle sedi di Man Project S.r.l.
Roma, 11 aprile 2025

Servizi Biglietteria Parco Archeologico del Colosseo, sanzionati CoopCulture e sei operatori turistici per quasi 20 milioni di euro
L’Autorità ha irrogato la multa per la prolungata indisponibilità di biglietti di accesso all’area, anche a causa dell’accaparramento tramite bot e altri strumenti automatizzati.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per quasi 20 milioni di euro la Società Cooperativa Culture (CoopCulture) e gli operatori turistici Tiqets International BV, GetYourGuide Deutschland GmbH, Walks LLC, Italy With Family S.r.l., City Wonders Limited e Musement S.p.A. L’istruttoria era stata avviata a luglio 2023 dopo che l’Antitrust aveva raccolto vari elementi informativi che evidenziavano la sostanziale impossibilità di acquistare online biglietti per l’ingresso al Parco Archeologico del Colosseo.
L’Autorità ha irrogato a CoopCulture, che ha gestito dal 1997 al 2024 il servizio ufficiale di vendita dei biglietti per l’accesso al Colosseo, una sanzione amministrativa pecuniaria di 7 milioni di euro, perché ha contribuito, in piena consapevolezza, al fenomeno della grave e prolungata indisponibilità dei biglietti di ingresso per il Colosseo a prezzo base. In particolare CoopCulture, da un lato, non ha adottato iniziative adeguate per far fronte all’accaparramento dei titoli di accesso con metodi automatizzati; dall’altro, ha riservato significativi quantitativi di biglietti alla vendita abbinata alle proprie visite didattiche, da cui traeva rilevanti benefici economici. Essa ha così costretto i consumatori a rivolgersi a tour operator e a piattaforme che rivendevano biglietti abbinati a servizi aggiuntivi (ad esempio guida turistica, pick up, salta fila) e a prezzi notevolmente più alti.
Nell’ambito dello stesso procedimento, l’Autorità ha irrogato sanzioni pecuniarie anche ai suddetti sei operatori turistici, che hanno acquistato biglietti con bot o altri strumenti automatizzati, contribuendo al fenomeno del rapido esaurimento dei biglietti stessi a prezzo base sul sito del concessionario CoopCulture. Così facendo, questi operatori si sono avvantaggiati della sistematica indisponibilità di biglietti che ha costretto i consumatori che volevano visitare il Colosseo a reperirli in questo modo a prezzi anche molto più alti perché abbinati ai servizi aggiuntivi offerti da loro o da altri operatori turistici.
L’Autorità ha accertato che le condotte di CoopCulture integrano una pratica commerciale scorretta in violazione dell’articolo 20, comma 2, del Codice del consumo; le condotte attuate da Tiqets International BV, GetYourGuide Deutschland GmbH, Walks LLC, Italy With Family S.r.l., City Wonders Limited e Musement S.p.A. sono invece risultate scorrette ai sensi degli articoli 24 e 25 dello stesso Codice e, a far data dal 2 aprile 2023, anche ai sensi dell’articolo 23, comma 1, bb-bis) del predetto Codice.
Roma, 8 aprile 2025

Grazie ad azione Autorità rimborsi e ristori da Otis Servizi per oltre 1,4 milioni di euro
Chiusa con impegni l’istruttoria avviata a ottobre 2024 ai sensi del Codice del consumo. I rimborsi e i ristori riguarderanno in totale più di 7.700 consumatori e microimprese
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso accettando gli impegni proposti da Otis Servizi S.r.l. l’istruttoria avviata a ottobre 2024 nei confronti della società. Il procedimento era stato avviato ai sensi del Codice del consumo a causa dell’installazione sugli ascensori di un dispositivo a pagamento, denominato Otis One, anche senza aver prima ottenuto il consenso espresso, e per i ritardi lamentati dagli utenti nell’ottenere interventi di installazione o di riparazione degli ascensori.
Si stima che gli impegni resi vincolanti dall’Antitrust riguarderanno oltre 7.700 consumatori e microimprese, per un importo complessivo di circa 1,45 milioni di euro.
Grazie a questi impegni, i consumatori (tra cui rientrano i condomini) e le microimprese potranno beneficiare di rimborsi, nei casi dell’installazione di Otis One, e/o di ristori, nei casi di ritardi o di problemi nell’installazione di nuovi impianti e/o degli interventi per guasti o ammodernamenti. A tal fine, entro tre mesi dell’accettazione degli impegni, Otis invierà ai consumatori e alle microimprese interessate da queste misure una raccomandata A/R o una PEC così da ottenere i relativi dati bancari, per poi effettuare nei 12 mesi successivi i rimborsi e/o i ristori nei confronti dei soggetti che avranno fornito le informazioni richieste.
Oltre alle misure di natura economica, Otis Servizi S.r.l. si è impegnata anche a non installare in futuro accessori a pagamento sugli impianti di ascensore senza aver prima ottenuto un consenso espresso e a realizzare un articolato sistema di misure per garantire una maggiore precisione delle informazioni fornite e una maggiore celerità nella gestione delle richieste degli utenti.
Roma, 3 aprile 2025

Avviata istruttoria nei confronti di Morellato per presunta intesa restrittiva della concorrenza
Morellato, primario operatore nel settore della produzione e vendita di gioielli e orologi, attuerebbe una strategia contrattuale con i propri distributori che potrebbe limitare lo sviluppo concorrenziale del canale distributivo online
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Morellato S.p.A. per accertare una presunta violazione dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), consistente in condizioni commerciali che vietano ai propri distributori autorizzati la vendita dei prodotti del fornitore sui marketplace e sulle piattaforme terze. Morellato, primario operatore nel settore della produzione, commercializzazione e vendita di gioielli e orologi, sia a marchio proprio sia tramite altri marchi, proprietari e in licenza (Sector No Limits, Philip Watch, Lucien Rochat, Live Diamond, Oui&Me, La Petite Story, Chronostar, FAVS, Bluespirit, CHRIST, Brinckmann & Lange, Cleor, D’Amante, Noélie, Maserati, Chiara Ferragni, Trussardi, Esprit, Jette, Guido Maria Kretschmer) ha infatti stipulato accordi di distribuzione selettiva in cui vieta esplicitamente agli esercenti l’utilizzo dei marketplace per la vendita dei suoi prodotti, riservandosi l’utilizzo delle piattaforme digitali di vendita, quali store dedicati sul marketplace (ad esempio Amazon).
Secondo l’Autorità il divieto previsto da Morellato nei contratti di distribuzione sull’utilizzo di piattaforme terze potrebbe ostacolare per i propri distributori l’uso efficace di Internet nella vendita dei prodotti a determinati clienti o in determinati territori, come previsto dal Regolamento (UE) n. 720/2022 della Commissione europea.
Ieri i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi di Morellato S.p.A.
Roma, 26 marzo 2025

Avviata istruttoria nei confronti di Rfi e Fs per presunto abuso di posizione dominante
Risulterebbe rallentato, e in alcuni casi ostacolato, l’ingresso nel mercato del trasporto passeggeri Alta Velocità del nuovo entrante SNCF Voyages Italia
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e della controllante Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per accertare un presunto abuso di posizione dominante, in violazione dell’articolo 102 TFUE. Secondo l’Autorità, risulterebbe rallentato, e in alcuni casi ostacolato, l’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale e, di conseguenza, l’ingresso nel mercato del trasporto passeggeri Alta Velocità da parte del nuovo operatore entrante SNCF Voyages Italia S.r.l. La strategia escludente ipotizzata dall’Antitrust nel provvedimento di avvio sarebbe stata attuata tramite varie condotte di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per quanto riguarda l’assegnazione della capacità di infrastruttura.
Ieri i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto accertamenti ispettivi presso le sedi di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e anche presso le sedi di Trenitalia S.p.A. e Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., ritenuti in possesso di elementi utili all’istruttoria.
Roma, 21 marzo 2025

Sanzione di 400.000 euro a Shiseido Italy S.p.A. per pratica commerciale scorretta
La società, attiva nel settore della produzione e vendita di prodotti cosmetici di alta gamma, ha diffuso informazioni non chiare sull’efficacia e sulle precauzioni d’uso di alcuni prodotti solari
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 400.000 euro a Shiseido Italy S.p.A. per pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20 e 22 del Codice del consumo. La società ha infatti diffuso, tramite il proprio sito web e i propri canali social, una campagna pubblicitaria poco trasparente riguardo alle caratteristiche della tecnologia SyncroShield, utilizzata nei prodotti solari della linea Expert sun Protector. Tale tecnologia, definita “rivoluzionaria” da Shiseido, permetterebbe ad acqua, calore e sudore di rinforzare il velo protettivo anti-UV di questi prodotti, facendo ritenere ai consumatori che i solari Expert sun Protector garantiscono maggiore efficacia e durata della protezione solare e non richiedono altre applicazioni durante l’esposizione.
Secondo l’Autorità, l’enfasi posta nei claim “La rivoluzionaria tecnologia Shiseido permette ad acqua, calore e sudore di rinforzare il velo protettivo anti-UV” e “velo protettivo che si rinforza con acqua e calore” può ingenerare nei consumatori una percezione distorta della reale efficacia e della persistenza nel tempo dei solari Expert sun Protector e della particolare protezione che questa tecnologia assicura. Peraltro tali affermazioni risultano in contrasto con quanto indicato da Shiseido nelle precauzioni d’uso riportate nel foglietto illustrativo presente nella confezione. Infatti, viene espressamente indicato che, per mantenere un adeguato livello di protezione solare, è necessario riapplicare il prodotto frequentemente, soprattutto in caso di sudorazione, dopo ogni bagno o dopo aver asciugato la pelle.
Roma, 20 marzo 2025

Avviata istruttoria nei confronti di Eni Plenitude per pratica commerciale scorretta
L’istruttoria riguarda le modalità adottate dalla società per comunicare ai propri utenti il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura. Molti consumatori hanno inviato segnalazioni all’Autorità nel periodo maggio-settembre 2024
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit per possibile pratica commerciale scorretta. Il procedimento riguarda le modalità adottate dalla società per comunicare il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura e la mancata adozione di misure per gestire le comunicazioni non andate a buon fine.
Nel periodo maggio-settembre 2024 numerosi consumatori hanno segnalato all’Autorità di aver subito il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura delle offerte di luce e gas, senza ricevere la preventiva comunicazione da parte della società. Eni Plenitude, infatti, nonostante un numero rilevante di comunicazioni inviate non risulti essere andato a buon fine, avrebbe comunque proceduto al rinnovo delle condizioni economiche di fornitura, precludendo agli utenti l’esercizio del diritto di recesso.
Ieri i funzionari dell’Autorità hanno svolto un’ispezione nelle sedi di Eni Plenitude e della holding Eni S.p.A. con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
Roma, 14 marzo 2025

Antitrust: Italgas, autorizzata con condizioni l’acquisizione di 2i Rete Gas
L’operazione, che riguarda i due maggiori distributori di gas naturale in Italia, poteva comportare criticità concorrenziali. Dopo l’istruttoria dell’Autorità, Italgas dovrà rispettare numerose ed importanti misure dismissive e comportamentali
L’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato ha autorizzato con condizioni l’acquisizione di 2i Rete Gas Spa da parte di Italgas Spa. L’operazione, che riguarda i due maggiori distributori di gas naturale in Italia, poteva comportare criticità concorrenziali in merito alle future gare d’ambito per l’individuazione dei concessionari del servizio di distribuzione del gas in ben 65 ambiti territoriali italiani (ATEM).
A seguito di una complessa istruttoria, cui hanno partecipato numerosi operatori e associazioni di settore, l’Autorità ha autorizzato l’operazione subordinandola al rispetto di misure dismissive e comportamentali.
In particolare, Italgas dovrà cedere in 31 ATEM una quota di almeno il 20% dei punti di prelievo gestiti (PDR) in base alle concessioni in essere e in altri 4 ATEM la quota oggetto di acquisizione, sulla base delle precise modalità e della tempistica specificata nel provvedimento e sotto la supervisione di un monitoring trustee approvato dall’Autorità.
Inoltre, la società dovrà adottare in tutti i 65 ATEM oggetto dell’istruttoria, misure di tipo comportamentale (facilitazioni finanziarie, contrattuali, tecniche e informative) per incentivare la partecipazione alla relativa gara di altri operatori, capaci di contendere efficacemente la gestione a Italgas nel corso della procedura.
Roma, 11 marzo 2025

Grazie all’azione dell’Autorità, prezzi più chiari per i biglietti degli Internazionali di Tennis 2025
L’Autorità è intervenuta per invitare la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) a chiarire, sin dal primo contatto, ai consumatori interessati ad acquistare i biglietti per il torneo, attualmente in corso, l’esistenza e l’importo di commissioni di servizio non facoltative da aggiungere al prezzo base del biglietto prescelto.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con una moral suasion ha invitato la Federazione Italiana Tennis e Padel a fornire, già dalla fase iniziale di acquisto, una specifica e adeguata informativa al consumatore sulla presenza di commissioni aggiuntive applicate agli acquisti di biglietti per gli “Internazionali BNL d’Italia 2025”. I ticket per il torneo, organizzato e gestito dalla Federazione, sono stati messi in vendita sul sito dell’evento, all’indirizzo www.internazionalibnlditalia.com.
Il fatto che tale informazione non fosse immediata avrebbe infatti potuto configurare una violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, perché idonea a limitare la libertà di scelta o di comportamento del consumatore e ad indurlo in errore riguardo alla prospettazione di un prezzo inferiore rispetto all’importo da pagare al termine della procedura di acquisto.
A seguito dell’attività di moral suasion, la Federazione ha inserito - nella sezione del sito in cui sono venduti i biglietti di accesso all’evento Internazionali BNL d’Italia, non appena compaiono i prezzi delle diverse opzioni di acquisto - la precisazione che esiste una commissione di servizio, che varia da 1,50 euro al 7% del prezzo del biglietto prescelto. Analoghe modifiche sono state apportate agli altri siti degli eventi organizzati dalla Federazione.
Inoltre, la FITP si è impegnata ad intervenire, entro il mese di giugno, su tutti i siti degli eventi da essa gestiti in modo da rendere visibile l’importo esatto della commissione applicata a ciascun tipo di biglietto di accesso all’evento, sin dall’inizio del processo di acquisto.
Roma, 8 maggio 2025

Grazie all’azione dell’Autorità, ristori da Enel Energia per oltre 5 milioni a più di 40.000 clienti
Chiusa con impegni l’istruttoria avviata per possibile pratica commerciale scorretta nella comunicazione all’utenza del rinnovo delle condizioni economiche della fornitura in scadenza.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso con impegni l’istruttoria avviata nei confronti di Enel Energia per possibile pratica commerciale scorretta. L’Autorità aveva avviato il procedimento perché le modalità adoperate per comunicare all’utenza il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura in scadenza - e con decorrenza 1° giugno 2023 - potevano non rendere i consumatori consapevoli degli aumenti introdotti. Inoltre, nel caso di comunicazioni di rinnovo inviate digitalmente, la lettera di accompagnamento (cd. DEM) poteva essere confusa con un messaggio promozionale.
Grazie agli impegni accolti dall’Antitrust, Enel Energia offrirà a oltre 40.000 clienti misure di tipo compensativo pari a oltre 5 milioni di euro. In particolare, il ristoro sarà riconosciuto automaticamente a chi è stata spedita tramite canale postale una comunicazione di rinnovo (con condizioni economiche efficaci a partire da giugno 2023 e fino ad aprile 2024), che però non risulta consegnata. Inoltre verrà riconosciuto anche a chi ha ricevuto via web una comunicazione di rinnovo (con condizioni economiche efficaci a partire da giugno 2023 e fino ad aprile 2024) e ha presentato un reclamo ad Enel Energia e/o all’Antitrust alla data di adozione del provvedimento di accettazione degli impegni, lamentando la scarsa chiarezza del messaggio delle nuove condizioni contrattuali.
La misura compensativa proposta riguarda sia coloro che hanno mantenuto il rapporto contrattuale con la società - ai quali verrà erogato un bonus in fattura -, sia quelli che sono invece passati ad altro operatore, nei cui confronti sarà emessa una nota di credito. Enel Energia si è poi impegnata a realizzare misure di tipo informativo consistenti in un articolato sistema di avvisi e promemoria, fra loro complementari (SMS, mail, fattura, notifica via app e Area Riservata) per ricordare ai clienti l’applicazione delle nuove condizioni economiche.
Infine, la società si è impegnata a modificare la parte grafica e testuale delle DEM e a potenziare i sistemi informativi e le funzionalità connesse al servizio di assistenza, con particolare riferimento ai rinnovi delle condizioni economiche in scadenza.
Roma, 6 maggio 2025

Avviata istruttoria nei confronti di Man Project S.r.l. che vende abbigliamento con il marchio Coveri Tailor
La società commercializza capi prodotti in Tunisia ed esportati già con un cartellino con due prezzi, di cui uno, quello più elevato, “barrato”. Secondo l’Autorità sarebbero dunque prodotti, fin dall’inizio, per la vendita in outlet a un prezzo inferiore.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito di una segnalazione dell’Ufficio delle Dogane di Livorno, ha avviato un’istruttoria nei confronti della società Man Project S.r.l. per pratica commerciale scorretta in relazione alla vendita di capi di abbigliamento con il marchio Coveri Tailor, sui quali - già al momento dell’arrivo in Italia - è presente un cartellino con due prezzi, di cui uno, quello più elevato, “barrato”.
Secondo l’Autorità, si tratterebbe di capi di abbigliamento nuovi, prodotti in Tunisia e destinati esclusivamente ad essere commercializzati in negozi outlet, che però non sono stati mai venduti in altri esercizi. Dunque risultano, fin dall’inizio, già predisposti per la vendita in outlet a un prezzo inferiore.
Questa modalità di vendita e di prospettazione del prezzo potrebbe integrare una pratica commerciale scorretta perché i consumatori possono ritenere che i prodotti venduti siano quelli di un noto marchio offerti a un prezzo scontato in quanto rimanenze di magazzino o “invenduto” di precedenti stagioni.
Inoltre, la presenza nel cartellino di vendita di due prezzi, di cui quello più elevato “barrato” e non corrispondente all’effettivo prezzo, bensì riferito ad un valore ipotetico stimato quale “valore di mercato” dei prodotti, può indurre il consumatore a credere che si tratti di un acquisto particolarmente conveniente.
Ieri i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto un’ispezione nelle sedi di Man Project S.r.l.
Roma, 11 aprile 2025

Servizi Biglietteria Parco Archeologico del Colosseo, sanzionati CoopCulture e sei operatori turistici per quasi 20 milioni di euro
L’Autorità ha irrogato la multa per la prolungata indisponibilità di biglietti di accesso all’area, anche a causa dell’accaparramento tramite bot e altri strumenti automatizzati.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per quasi 20 milioni di euro la Società Cooperativa Culture (CoopCulture) e gli operatori turistici Tiqets International BV, GetYourGuide Deutschland GmbH, Walks LLC, Italy With Family S.r.l., City Wonders Limited e Musement S.p.A. L’istruttoria era stata avviata a luglio 2023 dopo che l’Antitrust aveva raccolto vari elementi informativi che evidenziavano la sostanziale impossibilità di acquistare online biglietti per l’ingresso al Parco Archeologico del Colosseo.
L’Autorità ha irrogato a CoopCulture, che ha gestito dal 1997 al 2024 il servizio ufficiale di vendita dei biglietti per l’accesso al Colosseo, una sanzione amministrativa pecuniaria di 7 milioni di euro, perché ha contribuito, in piena consapevolezza, al fenomeno della grave e prolungata indisponibilità dei biglietti di ingresso per il Colosseo a prezzo base. In particolare CoopCulture, da un lato, non ha adottato iniziative adeguate per far fronte all’accaparramento dei titoli di accesso con metodi automatizzati; dall’altro, ha riservato significativi quantitativi di biglietti alla vendita abbinata alle proprie visite didattiche, da cui traeva rilevanti benefici economici. Essa ha così costretto i consumatori a rivolgersi a tour operator e a piattaforme che rivendevano biglietti abbinati a servizi aggiuntivi (ad esempio guida turistica, pick up, salta fila) e a prezzi notevolmente più alti.
Nell’ambito dello stesso procedimento, l’Autorità ha irrogato sanzioni pecuniarie anche ai suddetti sei operatori turistici, che hanno acquistato biglietti con bot o altri strumenti automatizzati, contribuendo al fenomeno del rapido esaurimento dei biglietti stessi a prezzo base sul sito del concessionario CoopCulture. Così facendo, questi operatori si sono avvantaggiati della sistematica indisponibilità di biglietti che ha costretto i consumatori che volevano visitare il Colosseo a reperirli in questo modo a prezzi anche molto più alti perché abbinati ai servizi aggiuntivi offerti da loro o da altri operatori turistici.
L’Autorità ha accertato che le condotte di CoopCulture integrano una pratica commerciale scorretta in violazione dell’articolo 20, comma 2, del Codice del consumo; le condotte attuate da Tiqets International BV, GetYourGuide Deutschland GmbH, Walks LLC, Italy With Family S.r.l., City Wonders Limited e Musement S.p.A. sono invece risultate scorrette ai sensi degli articoli 24 e 25 dello stesso Codice e, a far data dal 2 aprile 2023, anche ai sensi dell’articolo 23, comma 1, bb-bis) del predetto Codice.
Roma, 8 aprile 2025

Grazie ad azione Autorità rimborsi e ristori da Otis Servizi per oltre 1,4 milioni di euro
Chiusa con impegni l’istruttoria avviata a ottobre 2024 ai sensi del Codice del consumo. I rimborsi e i ristori riguarderanno in totale più di 7.700 consumatori e microimprese
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso accettando gli impegni proposti da Otis Servizi S.r.l. l’istruttoria avviata a ottobre 2024 nei confronti della società. Il procedimento era stato avviato ai sensi del Codice del consumo a causa dell’installazione sugli ascensori di un dispositivo a pagamento, denominato Otis One, anche senza aver prima ottenuto il consenso espresso, e per i ritardi lamentati dagli utenti nell’ottenere interventi di installazione o di riparazione degli ascensori.
Si stima che gli impegni resi vincolanti dall’Antitrust riguarderanno oltre 7.700 consumatori e microimprese, per un importo complessivo di circa 1,45 milioni di euro.
Grazie a questi impegni, i consumatori (tra cui rientrano i condomini) e le microimprese potranno beneficiare di rimborsi, nei casi dell’installazione di Otis One, e/o di ristori, nei casi di ritardi o di problemi nell’installazione di nuovi impianti e/o degli interventi per guasti o ammodernamenti. A tal fine, entro tre mesi dell’accettazione degli impegni, Otis invierà ai consumatori e alle microimprese interessate da queste misure una raccomandata A/R o una PEC così da ottenere i relativi dati bancari, per poi effettuare nei 12 mesi successivi i rimborsi e/o i ristori nei confronti dei soggetti che avranno fornito le informazioni richieste.
Oltre alle misure di natura economica, Otis Servizi S.r.l. si è impegnata anche a non installare in futuro accessori a pagamento sugli impianti di ascensore senza aver prima ottenuto un consenso espresso e a realizzare un articolato sistema di misure per garantire una maggiore precisione delle informazioni fornite e una maggiore celerità nella gestione delle richieste degli utenti.
Roma, 3 aprile 2025

Avviata istruttoria nei confronti di Morellato per presunta intesa restrittiva della concorrenza
Morellato, primario operatore nel settore della produzione e vendita di gioielli e orologi, attuerebbe una strategia contrattuale con i propri distributori che potrebbe limitare lo sviluppo concorrenziale del canale distributivo online
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Morellato S.p.A. per accertare una presunta violazione dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), consistente in condizioni commerciali che vietano ai propri distributori autorizzati la vendita dei prodotti del fornitore sui marketplace e sulle piattaforme terze. Morellato, primario operatore nel settore della produzione, commercializzazione e vendita di gioielli e orologi, sia a marchio proprio sia tramite altri marchi, proprietari e in licenza (Sector No Limits, Philip Watch, Lucien Rochat, Live Diamond, Oui&Me, La Petite Story, Chronostar, FAVS, Bluespirit, CHRIST, Brinckmann & Lange, Cleor, D’Amante, Noélie, Maserati, Chiara Ferragni, Trussardi, Esprit, Jette, Guido Maria Kretschmer) ha infatti stipulato accordi di distribuzione selettiva in cui vieta esplicitamente agli esercenti l’utilizzo dei marketplace per la vendita dei suoi prodotti, riservandosi l’utilizzo delle piattaforme digitali di vendita, quali store dedicati sul marketplace (ad esempio Amazon).
Secondo l’Autorità il divieto previsto da Morellato nei contratti di distribuzione sull’utilizzo di piattaforme terze potrebbe ostacolare per i propri distributori l’uso efficace di Internet nella vendita dei prodotti a determinati clienti o in determinati territori, come previsto dal Regolamento (UE) n. 720/2022 della Commissione europea.
Ieri i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi di Morellato S.p.A.
Roma, 26 marzo 2025

Avviata istruttoria nei confronti di Rfi e Fs per presunto abuso di posizione dominante
Risulterebbe rallentato, e in alcuni casi ostacolato, l’ingresso nel mercato del trasporto passeggeri Alta Velocità del nuovo entrante SNCF Voyages Italia
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e della controllante Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per accertare un presunto abuso di posizione dominante, in violazione dell’articolo 102 TFUE. Secondo l’Autorità, risulterebbe rallentato, e in alcuni casi ostacolato, l’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale e, di conseguenza, l’ingresso nel mercato del trasporto passeggeri Alta Velocità da parte del nuovo operatore entrante SNCF Voyages Italia S.r.l. La strategia escludente ipotizzata dall’Antitrust nel provvedimento di avvio sarebbe stata attuata tramite varie condotte di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per quanto riguarda l’assegnazione della capacità di infrastruttura.
Ieri i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto accertamenti ispettivi presso le sedi di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e anche presso le sedi di Trenitalia S.p.A. e Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., ritenuti in possesso di elementi utili all’istruttoria.
Roma, 21 marzo 2025

Sanzione di 400.000 euro a Shiseido Italy S.p.A. per pratica commerciale scorretta
La società, attiva nel settore della produzione e vendita di prodotti cosmetici di alta gamma, ha diffuso informazioni non chiare sull’efficacia e sulle precauzioni d’uso di alcuni prodotti solari
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 400.000 euro a Shiseido Italy S.p.A. per pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20 e 22 del Codice del consumo. La società ha infatti diffuso, tramite il proprio sito web e i propri canali social, una campagna pubblicitaria poco trasparente riguardo alle caratteristiche della tecnologia SyncroShield, utilizzata nei prodotti solari della linea Expert sun Protector. Tale tecnologia, definita “rivoluzionaria” da Shiseido, permetterebbe ad acqua, calore e sudore di rinforzare il velo protettivo anti-UV di questi prodotti, facendo ritenere ai consumatori che i solari Expert sun Protector garantiscono maggiore efficacia e durata della protezione solare e non richiedono altre applicazioni durante l’esposizione.
Secondo l’Autorità, l’enfasi posta nei claim “La rivoluzionaria tecnologia Shiseido permette ad acqua, calore e sudore di rinforzare il velo protettivo anti-UV” e “velo protettivo che si rinforza con acqua e calore” può ingenerare nei consumatori una percezione distorta della reale efficacia e della persistenza nel tempo dei solari Expert sun Protector e della particolare protezione che questa tecnologia assicura. Peraltro tali affermazioni risultano in contrasto con quanto indicato da Shiseido nelle precauzioni d’uso riportate nel foglietto illustrativo presente nella confezione. Infatti, viene espressamente indicato che, per mantenere un adeguato livello di protezione solare, è necessario riapplicare il prodotto frequentemente, soprattutto in caso di sudorazione, dopo ogni bagno o dopo aver asciugato la pelle.
Roma, 20 marzo 2025

Avviata istruttoria nei confronti di Eni Plenitude per pratica commerciale scorretta
L’istruttoria riguarda le modalità adottate dalla società per comunicare ai propri utenti il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura. Molti consumatori hanno inviato segnalazioni all’Autorità nel periodo maggio-settembre 2024
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit per possibile pratica commerciale scorretta. Il procedimento riguarda le modalità adottate dalla società per comunicare il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura e la mancata adozione di misure per gestire le comunicazioni non andate a buon fine.
Nel periodo maggio-settembre 2024 numerosi consumatori hanno segnalato all’Autorità di aver subito il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura delle offerte di luce e gas, senza ricevere la preventiva comunicazione da parte della società. Eni Plenitude, infatti, nonostante un numero rilevante di comunicazioni inviate non risulti essere andato a buon fine, avrebbe comunque proceduto al rinnovo delle condizioni economiche di fornitura, precludendo agli utenti l’esercizio del diritto di recesso.
Ieri i funzionari dell’Autorità hanno svolto un’ispezione nelle sedi di Eni Plenitude e della holding Eni S.p.A. con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
Roma, 14 marzo 2025

Antitrust: Italgas, autorizzata con condizioni l’acquisizione di 2i Rete Gas
L’operazione, che riguarda i due maggiori distributori di gas naturale in Italia, poteva comportare criticità concorrenziali. Dopo l’istruttoria dell’Autorità, Italgas dovrà rispettare numerose ed importanti misure dismissive e comportamentali
L’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato ha autorizzato con condizioni l’acquisizione di 2i Rete Gas Spa da parte di Italgas Spa. L’operazione, che riguarda i due maggiori distributori di gas naturale in Italia, poteva comportare criticità concorrenziali in merito alle future gare d’ambito per l’individuazione dei concessionari del servizio di distribuzione del gas in ben 65 ambiti territoriali italiani (ATEM).
A seguito di una complessa istruttoria, cui hanno partecipato numerosi operatori e associazioni di settore, l’Autorità ha autorizzato l’operazione subordinandola al rispetto di misure dismissive e comportamentali.
In particolare, Italgas dovrà cedere in 31 ATEM una quota di almeno il 20% dei punti di prelievo gestiti (PDR) in base alle concessioni in essere e in altri 4 ATEM la quota oggetto di acquisizione, sulla base delle precise modalità e della tempistica specificata nel provvedimento e sotto la supervisione di un monitoring trustee approvato dall’Autorità.
Inoltre, la società dovrà adottare in tutti i 65 ATEM oggetto dell’istruttoria, misure di tipo comportamentale (facilitazioni finanziarie, contrattuali, tecniche e informative) per incentivare la partecipazione alla relativa gara di altri operatori, capaci di contendere efficacemente la gestione a Italgas nel corso della procedura.
Roma, 11 marzo 2025

Grazie all’azione dell’Autorità, prezzi più chiari per i biglietti degli Internazionali di Tennis 2025
L’Autorità è intervenuta per invitare la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) a chiarire, sin dal primo contatto, ai consumatori interessati ad acquistare i biglietti per il torneo, attualmente in corso, l’esistenza e l’importo di commissioni di servizio non facoltative da aggiungere al prezzo base del biglietto prescelto.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con una moral suasion ha invitato la Federazione Italiana Tennis e Padel a fornire, già dalla fase iniziale di acquisto, una specifica e adeguata informativa al consumatore sulla presenza di commissioni aggiuntive applicate agli acquisti di biglietti per gli “Internazionali BNL d’Italia 2025”. I ticket per il torneo, organizzato e gestito dalla Federazione, sono stati messi in vendita sul sito dell’evento, all’indirizzo www.internazionalibnlditalia.com.
Il fatto che tale informazione non fosse immediata avrebbe infatti potuto configurare una violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, perché idonea a limitare la libertà di scelta o di comportamento del consumatore e ad indurlo in errore riguardo alla prospettazione di un prezzo inferiore rispetto all’importo da pagare al termine della procedura di acquisto.
A seguito dell’attività di moral suasion, la Federazione ha inserito - nella sezione del sito in cui sono venduti i biglietti di accesso all’evento Internazionali BNL d’Italia, non appena compaiono i prezzi delle diverse opzioni di acquisto - la precisazione che esiste una commissione di servizio, che varia da 1,50 euro al 7% del prezzo del biglietto prescelto. Analoghe modifiche sono state apportate agli altri siti degli eventi organizzati dalla Federazione.
Inoltre, la FITP si è impegnata ad intervenire, entro il mese di giugno, su tutti i siti degli eventi da essa gestiti in modo da rendere visibile l’importo esatto della commissione applicata a ciascun tipo di biglietto di accesso all’evento, sin dall’inizio del processo di acquisto.
Roma, 8 maggio 2025

Grazie all’azione dell’Autorità, ristori da Enel Energia per oltre 5 milioni a più di 40.000 clienti
Chiusa con impegni l’istruttoria avviata per possibile pratica commerciale scorretta nella comunicazione all’utenza del rinnovo delle condizioni economiche della fornitura in scadenza.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso con impegni l’istruttoria avviata nei confronti di Enel Energia per possibile pratica commerciale scorretta. L’Autorità aveva avviato il procedimento perché le modalità adoperate per comunicare all’utenza il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura in scadenza - e con decorrenza 1° giugno 2023 - potevano non rendere i consumatori consapevoli degli aumenti introdotti. Inoltre, nel caso di comunicazioni di rinnovo inviate digitalmente, la lettera di accompagnamento (cd. DEM) poteva essere confusa con un messaggio promozionale.
Grazie agli impegni accolti dall’Antitrust, Enel Energia offrirà a oltre 40.000 clienti misure di tipo compensativo pari a oltre 5 milioni di euro. In particolare, il ristoro sarà riconosciuto automaticamente a chi è stata spedita tramite canale postale una comunicazione di rinnovo (con condizioni economiche efficaci a partire da giugno 2023 e fino ad aprile 2024), che però non risulta consegnata. Inoltre verrà riconosciuto anche a chi ha ricevuto via web una comunicazione di rinnovo (con condizioni economiche efficaci a partire da giugno 2023 e fino ad aprile 2024) e ha presentato un reclamo ad Enel Energia e/o all’Antitrust alla data di adozione del provvedimento di accettazione degli impegni, lamentando la scarsa chiarezza del messaggio delle nuove condizioni contrattuali.
La misura compensativa proposta riguarda sia coloro che hanno mantenuto il rapporto contrattuale con la società - ai quali verrà erogato un bonus in fattura -, sia quelli che sono invece passati ad altro operatore, nei cui confronti sarà emessa una nota di credito. Enel Energia si è poi impegnata a realizzare misure di tipo informativo consistenti in un articolato sistema di avvisi e promemoria, fra loro complementari (SMS, mail, fattura, notifica via app e Area Riservata) per ricordare ai clienti l’applicazione delle nuove condizioni economiche.
Infine, la società si è impegnata a modificare la parte grafica e testuale delle DEM e a potenziare i sistemi informativi e le funzionalità connesse al servizio di assistenza, con particolare riferimento ai rinnovi delle condizioni economiche in scadenza.
Roma, 6 maggio 2025

Avviata istruttoria nei confronti di Man Project S.r.l. che vende abbigliamento con il marchio Coveri Tailor
La società commercializza capi prodotti in Tunisia ed esportati già con un cartellino con due prezzi, di cui uno, quello più elevato, “barrato”. Secondo l’Autorità sarebbero dunque prodotti, fin dall’inizio, per la vendita in outlet a un prezzo inferiore.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito di una segnalazione dell’Ufficio delle Dogane di Livorno, ha avviato un’istruttoria nei confronti della società Man Project S.r.l. per pratica commerciale scorretta in relazione alla vendita di capi di abbigliamento con il marchio Coveri Tailor, sui quali - già al momento dell’arrivo in Italia - è presente un cartellino con due prezzi, di cui uno, quello più elevato, “barrato”.
Secondo l’Autorità, si tratterebbe di capi di abbigliamento nuovi, prodotti in Tunisia e destinati esclusivamente ad essere commercializzati in negozi outlet, che però non sono stati mai venduti in altri esercizi. Dunque risultano, fin dall’inizio, già predisposti per la vendita in outlet a un prezzo inferiore.
Questa modalità di vendita e di prospettazione del prezzo potrebbe integrare una pratica commerciale scorretta perché i consumatori possono ritenere che i prodotti venduti siano quelli di un noto marchio offerti a un prezzo scontato in quanto rimanenze di magazzino o “invenduto” di precedenti stagioni.
Inoltre, la presenza nel cartellino di vendita di due prezzi, di cui quello più elevato “barrato” e non corrispondente all’effettivo prezzo, bensì riferito ad un valore ipotetico stimato quale “valore di mercato” dei prodotti, può indurre il consumatore a credere che si tratti di un acquisto particolarmente conveniente.
Ieri i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto un’ispezione nelle sedi di Man Project S.r.l.
Roma, 11 aprile 2025

Servizi Biglietteria Parco Archeologico del Colosseo, sanzionati CoopCulture e sei operatori turistici per quasi 20 milioni di euro
L’Autorità ha irrogato la multa per la prolungata indisponibilità di biglietti di accesso all’area, anche a causa dell’accaparramento tramite bot e altri strumenti automatizzati.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per quasi 20 milioni di euro la Società Cooperativa Culture (CoopCulture) e gli operatori turistici Tiqets International BV, GetYourGuide Deutschland GmbH, Walks LLC, Italy With Family S.r.l., City Wonders Limited e Musement S.p.A. L’istruttoria era stata avviata a luglio 2023 dopo che l’Antitrust aveva raccolto vari elementi informativi che evidenziavano la sostanziale impossibilità di acquistare online biglietti per l’ingresso al Parco Archeologico del Colosseo.
L’Autorità ha irrogato a CoopCulture, che ha gestito dal 1997 al 2024 il servizio ufficiale di vendita dei biglietti per l’accesso al Colosseo, una sanzione amministrativa pecuniaria di 7 milioni di euro, perché ha contribuito, in piena consapevolezza, al fenomeno della grave e prolungata indisponibilità dei biglietti di ingresso per il Colosseo a prezzo base. In particolare CoopCulture, da un lato, non ha adottato iniziative adeguate per far fronte all’accaparramento dei titoli di accesso con metodi automatizzati; dall’altro, ha riservato significativi quantitativi di biglietti alla vendita abbinata alle proprie visite didattiche, da cui traeva rilevanti benefici economici. Essa ha così costretto i consumatori a rivolgersi a tour operator e a piattaforme che rivendevano biglietti abbinati a servizi aggiuntivi (ad esempio guida turistica, pick up, salta fila) e a prezzi notevolmente più alti.
Nell’ambito dello stesso procedimento, l’Autorità ha irrogato sanzioni pecuniarie anche ai suddetti sei operatori turistici, che hanno acquistato biglietti con bot o altri strumenti automatizzati, contribuendo al fenomeno del rapido esaurimento dei biglietti stessi a prezzo base sul sito del concessionario CoopCulture. Così facendo, questi operatori si sono avvantaggiati della sistematica indisponibilità di biglietti che ha costretto i consumatori che volevano visitare il Colosseo a reperirli in questo modo a prezzi anche molto più alti perché abbinati ai servizi aggiuntivi offerti da loro o da altri operatori turistici.
L’Autorità ha accertato che le condotte di CoopCulture integrano una pratica commerciale scorretta in violazione dell’articolo 20, comma 2, del Codice del consumo; le condotte attuate da Tiqets International BV, GetYourGuide Deutschland GmbH, Walks LLC, Italy With Family S.r.l., City Wonders Limited e Musement S.p.A. sono invece risultate scorrette ai sensi degli articoli 24 e 25 dello stesso Codice e, a far data dal 2 aprile 2023, anche ai sensi dell’articolo 23, comma 1, bb-bis) del predetto Codice.
Roma, 8 aprile 2025

Grazie ad azione Autorità rimborsi e ristori da Otis Servizi per oltre 1,4 milioni di euro
Chiusa con impegni l’istruttoria avviata a ottobre 2024 ai sensi del Codice del consumo. I rimborsi e i ristori riguarderanno in totale più di 7.700 consumatori e microimprese
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso accettando gli impegni proposti da Otis Servizi S.r.l. l’istruttoria avviata a ottobre 2024 nei confronti della società. Il procedimento era stato avviato ai sensi del Codice del consumo a causa dell’installazione sugli ascensori di un dispositivo a pagamento, denominato Otis One, anche senza aver prima ottenuto il consenso espresso, e per i ritardi lamentati dagli utenti nell’ottenere interventi di installazione o di riparazione degli ascensori.
Si stima che gli impegni resi vincolanti dall’Antitrust riguarderanno oltre 7.700 consumatori e microimprese, per un importo complessivo di circa 1,45 milioni di euro.
Grazie a questi impegni, i consumatori (tra cui rientrano i condomini) e le microimprese potranno beneficiare di rimborsi, nei casi dell’installazione di Otis One, e/o di ristori, nei casi di ritardi o di problemi nell’installazione di nuovi impianti e/o degli interventi per guasti o ammodernamenti. A tal fine, entro tre mesi dell’accettazione degli impegni, Otis invierà ai consumatori e alle microimprese interessate da queste misure una raccomandata A/R o una PEC così da ottenere i relativi dati bancari, per poi effettuare nei 12 mesi successivi i rimborsi e/o i ristori nei confronti dei soggetti che avranno fornito le informazioni richieste.
Oltre alle misure di natura economica, Otis Servizi S.r.l. si è impegnata anche a non installare in futuro accessori a pagamento sugli impianti di ascensore senza aver prima ottenuto un consenso espresso e a realizzare un articolato sistema di misure per garantire una maggiore precisione delle informazioni fornite e una maggiore celerità nella gestione delle richieste degli utenti.
Roma, 3 aprile 2025

Avviata istruttoria nei confronti di Morellato per presunta intesa restrittiva della concorrenza
Morellato, primario operatore nel settore della produzione e vendita di gioielli e orologi, attuerebbe una strategia contrattuale con i propri distributori che potrebbe limitare lo sviluppo concorrenziale del canale distributivo online
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Morellato S.p.A. per accertare una presunta violazione dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), consistente in condizioni commerciali che vietano ai propri distributori autorizzati la vendita dei prodotti del fornitore sui marketplace e sulle piattaforme terze. Morellato, primario operatore nel settore della produzione, commercializzazione e vendita di gioielli e orologi, sia a marchio proprio sia tramite altri marchi, proprietari e in licenza (Sector No Limits, Philip Watch, Lucien Rochat, Live Diamond, Oui&Me, La Petite Story, Chronostar, FAVS, Bluespirit, CHRIST, Brinckmann & Lange, Cleor, D’Amante, Noélie, Maserati, Chiara Ferragni, Trussardi, Esprit, Jette, Guido Maria Kretschmer) ha infatti stipulato accordi di distribuzione selettiva in cui vieta esplicitamente agli esercenti l’utilizzo dei marketplace per la vendita dei suoi prodotti, riservandosi l’utilizzo delle piattaforme digitali di vendita, quali store dedicati sul marketplace (ad esempio Amazon).
Secondo l’Autorità il divieto previsto da Morellato nei contratti di distribuzione sull’utilizzo di piattaforme terze potrebbe ostacolare per i propri distributori l’uso efficace di Internet nella vendita dei prodotti a determinati clienti o in determinati territori, come previsto dal Regolamento (UE) n. 720/2022 della Commissione europea.
Ieri i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi di Morellato S.p.A.
Roma, 26 marzo 2025

Avviata istruttoria nei confronti di Rfi e Fs per presunto abuso di posizione dominante
Risulterebbe rallentato, e in alcuni casi ostacolato, l’ingresso nel mercato del trasporto passeggeri Alta Velocità del nuovo entrante SNCF Voyages Italia
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e della controllante Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per accertare un presunto abuso di posizione dominante, in violazione dell’articolo 102 TFUE. Secondo l’Autorità, risulterebbe rallentato, e in alcuni casi ostacolato, l’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale e, di conseguenza, l’ingresso nel mercato del trasporto passeggeri Alta Velocità da parte del nuovo operatore entrante SNCF Voyages Italia S.r.l. La strategia escludente ipotizzata dall’Antitrust nel provvedimento di avvio sarebbe stata attuata tramite varie condotte di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per quanto riguarda l’assegnazione della capacità di infrastruttura.
Ieri i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto accertamenti ispettivi presso le sedi di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e anche presso le sedi di Trenitalia S.p.A. e Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., ritenuti in possesso di elementi utili all’istruttoria.
Roma, 21 marzo 2025

Sanzione di 400.000 euro a Shiseido Italy S.p.A. per pratica commerciale scorretta
La società, attiva nel settore della produzione e vendita di prodotti cosmetici di alta gamma, ha diffuso informazioni non chiare sull’efficacia e sulle precauzioni d’uso di alcuni prodotti solari
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 400.000 euro a Shiseido Italy S.p.A. per pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20 e 22 del Codice del consumo. La società ha infatti diffuso, tramite il proprio sito web e i propri canali social, una campagna pubblicitaria poco trasparente riguardo alle caratteristiche della tecnologia SyncroShield, utilizzata nei prodotti solari della linea Expert sun Protector. Tale tecnologia, definita “rivoluzionaria” da Shiseido, permetterebbe ad acqua, calore e sudore di rinforzare il velo protettivo anti-UV di questi prodotti, facendo ritenere ai consumatori che i solari Expert sun Protector garantiscono maggiore efficacia e durata della protezione solare e non richiedono altre applicazioni durante l’esposizione.
Secondo l’Autorità, l’enfasi posta nei claim “La rivoluzionaria tecnologia Shiseido permette ad acqua, calore e sudore di rinforzare il velo protettivo anti-UV” e “velo protettivo che si rinforza con acqua e calore” può ingenerare nei consumatori una percezione distorta della reale efficacia e della persistenza nel tempo dei solari Expert sun Protector e della particolare protezione che questa tecnologia assicura. Peraltro tali affermazioni risultano in contrasto con quanto indicato da Shiseido nelle precauzioni d’uso riportate nel foglietto illustrativo presente nella confezione. Infatti, viene espressamente indicato che, per mantenere un adeguato livello di protezione solare, è necessario riapplicare il prodotto frequentemente, soprattutto in caso di sudorazione, dopo ogni bagno o dopo aver asciugato la pelle.
Roma, 20 marzo 2025

Avviata istruttoria nei confronti di Eni Plenitude per pratica commerciale scorretta
L’istruttoria riguarda le modalità adottate dalla società per comunicare ai propri utenti il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura. Molti consumatori hanno inviato segnalazioni all’Autorità nel periodo maggio-settembre 2024
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit per possibile pratica commerciale scorretta. Il procedimento riguarda le modalità adottate dalla società per comunicare il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura e la mancata adozione di misure per gestire le comunicazioni non andate a buon fine.
Nel periodo maggio-settembre 2024 numerosi consumatori hanno segnalato all’Autorità di aver subito il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura delle offerte di luce e gas, senza ricevere la preventiva comunicazione da parte della società. Eni Plenitude, infatti, nonostante un numero rilevante di comunicazioni inviate non risulti essere andato a buon fine, avrebbe comunque proceduto al rinnovo delle condizioni economiche di fornitura, precludendo agli utenti l’esercizio del diritto di recesso.
Ieri i funzionari dell’Autorità hanno svolto un’ispezione nelle sedi di Eni Plenitude e della holding Eni S.p.A. con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.
Roma, 14 marzo 2025

Antitrust: Italgas, autorizzata con condizioni l’acquisizione di 2i Rete Gas
L’operazione, che riguarda i due maggiori distributori di gas naturale in Italia, poteva comportare criticità concorrenziali. Dopo l’istruttoria dell’Autorità, Italgas dovrà rispettare numerose ed importanti misure dismissive e comportamentali
L’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato ha autorizzato con condizioni l’acquisizione di 2i Rete Gas Spa da parte di Italgas Spa. L’operazione, che riguarda i due maggiori distributori di gas naturale in Italia, poteva comportare criticità concorrenziali in merito alle future gare d’ambito per l’individuazione dei concessionari del servizio di distribuzione del gas in ben 65 ambiti territoriali italiani (ATEM).
A seguito di una complessa istruttoria, cui hanno partecipato numerosi operatori e associazioni di settore, l’Autorità ha autorizzato l’operazione subordinandola al rispetto di misure dismissive e comportamentali.
In particolare, Italgas dovrà cedere in 31 ATEM una quota di almeno il 20% dei punti di prelievo gestiti (PDR) in base alle concessioni in essere e in altri 4 ATEM la quota oggetto di acquisizione, sulla base delle precise modalità e della tempistica specificata nel provvedimento e sotto la supervisione di un monitoring trustee approvato dall’Autorità.
Inoltre, la società dovrà adottare in tutti i 65 ATEM oggetto dell’istruttoria, misure di tipo comportamentale (facilitazioni finanziarie, contrattuali, tecniche e informative) per incentivare la partecipazione alla relativa gara di altri operatori, capaci di contendere efficacemente la gestione a Italgas nel corso della procedura.
Roma, 11 marzo 2025
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